stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 23 ottobre 1996, n. 542

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi in campo economico e sociale.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-10-1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 23 dicembre 1996, n. 649 (in G.U. 23/12/1996, n.300).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2017)
Testo in vigore dal:  23-10-1996

Art. 10

Proroga di termini di entrata in vigore
1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.".
2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, già sostituito dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437, è sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.".