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DECRETO-LEGGE 28 agosto 1995, n. 361

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 ottobre 1995, n. 437 (in G.U. 28/10/1995, n.253).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2006)
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Testo in vigore dal:  29-8-1995

Art. 8

Rinvio dell'entrata in vigore delle disposizioni del
titolo IV della legge 31 maggio 1995, n. 218, in tema
di riforma del sistema italiano del diritto
internazionale privato.
1. L'articolo 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:
"Art. 73 (Abrogazioni). - 1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonché gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile, gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 1 gennaio 1996.".
2. L'articolo 74 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è sostituito dal seguente:
"Art. 74 (Entrata in vigore). - 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 1 gennaio 1996.".