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DECRETO-LEGGE 1 luglio 1996, n. 347

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali ed alla cooperazione allo sviluppo.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/7/1996.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 1996, n. 426 (in G.U. 17/08/1996, n.192).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1999)
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Testo in vigore dal:  2-7-1996

Art. 11

1. Nel caso di calamità naturali o attribuibili all'uomo, avvenute o imminenti, su richiesta delle comunità colpite o a seguito di appello internazionale, il Ministro degli affari esteri, o un suo delegato, su richiesta del direttore generale, autorizza con apposita procedura d'urgenza il programma d'intervento volto ad alleviare gli effetti della crisi e ne stabilisce la durata. Dell'intervento viene data immediata comunicazione al Parlamento. Il direttore generale delibera quindi l'intervento, precisandone tipologia e modalità, ed indicando i risultati attesi, i destinatari e le risorse impiegate.
2. Il Ministro degli affari esteri o un suo delegato, autorizza, con apposita procedura d'urgenza, il pagamento, a valere sulle disposizioni accreditate al Ministero degli affari esteri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, ad enti italiani o stranieri, ivi comprese le organizzazioni non governative ed altri enti umanitari senza finalità di lucro delle spese per l'attuazione degli interventi nelle repubbliche sorte nei territori della ex-Jugoslavia di cui al decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 465.