stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 marzo 1995, n. 96

Interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e di Chioggia.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-4-1995.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 1995, n. 206 (in G.U. 31/05/1995, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/2014)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-6-1995
aggiornamenti all'articolo

Art. 1-bis

((
1. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:
"1. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere vincolante su tutti gli interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi nella vigente conterminazione lagunare, nel territorio dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo. Sono esclusi dalla competenza della Commissione gli interventi edilizi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere b) e c), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che non comportino modifiche esterne dell'immobile, e le opere interne alle costruzioni che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, nonché le opere di arredo urbano e le concessioni di plateatico, ferme restando le competenze della Commissione sui relativi piani, programmi e progetti complessivi. Il parere della Commissione sostituisce ogni altro parere, visto, autorizzazione, nulla osta, intesa o assenso, comunque denominati, che siano obbligatori ai sensi delle vigenti disposizioni normative statali e regionali, ivi compresi il parere delle commissioni edilizie dei comuni di volta in volta interessati ed il parere della commissione provinciale per i beni ambientali ".
2. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, le parole: "Per le finalità" sono sostituite dalle seguenti: "Solo per le finalità ".
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, è sostituito dal seguente:
"3. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sugli interventi di cui al comma 1 entro novanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni. Qualora il parere non venga espresso entro tale termine, si intende reso in senso favorevole".
4. All'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, come sostituito dall'articolo 4, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 360, e aggiunto, in fine, il seguente comma:
"5-bis. La Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime parere sui progetti delle opere dello Stato nell'ambito territoriale di propria competenza".
6. Il primo comma dell'articolo 14 della legge 29 novembre 1984, n. 798, è sostituito dal seguente:
"Fino al termine stabilito dall'articolo 5, penultimo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, la Commissione per la salvaguardia di Venezia esprime il proprio parere sui progetti degli strumenti urbanistici dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. La Commissione esprime il proprio parere entro centottanta giorni dal ricevimento della documentazione. Il termine può essere prorogato, per chiarimenti ed integrazioni, una sola volta e per un periodo non superiore a novanta giorni".
8. All'articolo 3 della legge 16 aprile 1973, n. 171, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"È consentito sino al 31 dicembre 1999 il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo"
))