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DECRETO-LEGGE 8 febbraio 1995, n. 32

Disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale, nonchè per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

note: Entrata in vigore del decreto: 9-2-1995.
Decreto-Legge convertito dalla L. 7 aprile 1995, n. 104 (in G.U. 10/04/1995, n.84).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/05/2015)
Testo in vigore dal:  2-5-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 21

Attività delle società di forestazione
controllate dal Ministero del tesoro
1. Nei limiti delle risorse disponibili ed in attesa del trasferimento alle regioni, che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1994, dei contratti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, le società di forestazione, già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) S.p.a. in liquidazione, adempiono ai compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale.
((6))
2. A fronte delle attività di cui al comma 1, nonché per le esigenze finanziarie connesse alla liquidazione, possono essere utilizzati i fondi di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 4 dicembre 1993, n. 491.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 27 marzo 2001, n. 122 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti in essere delle società di forestazione già controllate dalla società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."