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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. 643

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1994, n. 738 (in G.U. 05/01/1995, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal:  6-1-1995
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Art. 3

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, è sostituito dal seguente:
" 3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro
((, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM))
. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro.".
((
1-bis. Al commissario nominato per la liquidazione coatta dell'EFIM sono trasferiti tutte le competenze e i poteri già attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM a norma del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni. In particolare il commissario potrà trattenere in servizio fino al termine della liquidazione coatta non piùdi trentacinque unità di personale da ridurre progressivamente, con oneri a carico della gestione liquidatrice.
))