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DECRETO-LEGGE 22 novembre 1994, n. 643

Norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 22-11-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1994, n. 738 (in G.U. 05/01/1995, n.4).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2012)
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Testo in vigore dal: 6-1-1995
aggiornamenti all'articolo
    
  
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme di
interpretazione e di  modificazione  del  decreto-legge  19  dicembre
1992,  n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio
1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente  la  soppressione
dell'Ente  partecipazioni  e  finanziamento  industria manifatturiera
(EFIM);
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 21 novembre 1994;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro del tesoro, di concerto con  il  Ministro  per  la  funzione
pubblica e gli affari regionali;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:

    
                               Art. 1. 
  1. Le societa' controllate dall'Ente partecipazioni e finanziamento
industria manifatturiera - EFIM, di cui all'articolo 2, comma 1,  del
decreto-legge   19   dicembre   1992,   n.   487,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, che abbiano fatto
ricorso  agli  interventi  ordinari  e   straordinari   della   Cassa
integrazione guadagni per il periodo massimo  previsto  dall'articolo
1, comma 9, della legge  23  luglio  1991,  n.  223,  possono  essere
ammesse agli stessi interventi fino all'ultimazione  delle  procedure
previste dall'articolo 2, comma  2,  dello  stesso  decreto-legge  19
dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge  17
febbraio 1993, n. 33, e comunque non oltre un periodo massimo di  sei
mesi. 
  2. Allo scopo  di  assicurare  fino  alla  cessione  delle  aziende
interessate  i  livelli  produttivi,  anche   minimi,   mediante   il
mantenimento in servizio dei dipendenti, non interessati dal  ricorso
agli interventi ordinari  e  straordinari  della  Cassa  integrazione
guadagni, ovvero da messa in mobilita' previsti dalla  legge  n.  223
del 1991, devono intendersi a carico della  gestione  liquidatoria  i
relativi costi retributivi. A tal  fine  il  commissario  liquidatore
potra' utilizzare le disponibilita' di cui all'articolo 5,  comma  3,
ultimo  periodo,  del  decreto-legge  19  dicembre  1992,   n.   487,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33. 
(( 2-bis. I dirigenti delle societa' finanziarie  caposettore,  delle
societa'  di  servizi  e  delle  societa'  di   servizi   finanziari,
controllate dall'EFIM, possono  usufruire  dei  trattamenti  indicati
nell'articolo 3, comma 2- quater, del decreto-legge 19 dicembre 1992,
n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio  1993,
n. 33, come previsto per i dirigenti EFIM. Agli oneri conseguenti  si
provvede con le modalita' e i limiti di cui all'articolo 4, comma  4,
lettera a), del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.))