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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 487

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 (in G.U. 17/02/1993, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1996)
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Testo in vigore dal:  20-12-1992

Art. 2

1. Entro il 31 dicembre 1992, gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società controllate, individuate a norma dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1 e 2, del codice civile con decreto del Ministro del tesoro su proposta del commissario liquidatore, di seguito società controllate, consegnano allo stesso commissario liquidatore, ove non vi abbiano già provveduto, lo stato patrimoniale, il conto economico, il bilancio consolidato e i bilanci delle singole società, tutti alla data del 18 luglio 1992, da essi sottoscritti, nonché il bilancio consolidato alla data del 31 dicembre 1991 dell'ente soppresso e delle società controllate dall'ente stesso che controllano altre società. A tali effetti il commissario liquidatore convoca gli amministratori e il collegio sindacale già in carica presso l'ente soppresso nonché gli amministratori e i collegi sindacali delle società tenuti ai predetti adempimenti.
2. Entro il 31 dicembre 1992, il commissario liquidatore presenta al Ministro del tesoro un programma che, al fine di realizzare la liquidazione dell'ente e di consentire la razionalizzazione industriale delle società controllate, nell'osservanza delle direttive del Consiglio dei Ministri, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 5, individui:
a) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, direttamente ovvero previa effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, possono essere trasferite a terzi;
b) le società, le aziende, i rami o parti di esse che, eventualmente anche dopo l'effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 3, non sono suscettibili di utile trasferimento, indicando in tal caso le procedure più idonee perché le società dismettano l'esercizio delle relative attività;
c) il fabbisogno finanziario occorrente, detratti i prevedibili introiti dei trasferimenti, per la definizione dei rapporti attivi e passivi dell'ente soppresso e per il completamento del programma con riferimento alle lettere a) e b);
d) i principi di ristrutturazione delle società operanti nel settore dell'alluminio, secondo un piano triennale che verrà specificato con un progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 4, comma 1.
3. Alla valutazione delle società, aziende, rami o parti di esse da trasferire provvedono primarie società specializzate, nazionali o estere, designate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle partecipazioni statali e con il Ministro del tesoro. Con medesimo decreto sono fissati i compensi il cui onere è posto a carico della liquidazione. Il commissario liquidatore può richiedere a tali società proposte indicative in ordine alle operazioni di cui al comma 2, fissando i compensi ad esse dovuti, con onere a carico della gestione liquidatoria.