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DECRETO-LEGGE 19 dicembre 1992, n. 487

Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/12/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 febbraio 1993, n. 33 (in G.U. 17/02/1993, n.39).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/1996)
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Testo in vigore dal:  6-1-1995
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Art. 4

1. Il programma di cui all'articolo 2, comma 2, e i progetti di cui all'articolo 3, comma 2, e le loro eventuali variazioni sono approvati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali. Il commissario liquidatore compie, con atti aventi natura privatistica, tutte le operazioni occorrenti per l'attuazione del programma e dei progetti suddetti e dispone affinchè provvedano a compierle i competenti organi societari. In particolare, il commissario liquidatore, secondo le indicazioni del programma e dei progetti, ha facoltà, procedendo anche all'asta o con confronti o a trattativa privata, di alienare, di dismettere, di trasferire a soggetti privati o pubblici aziende, rami di aziende, beni mobili o immobili, partecipazioni, cespiti attivi o passivi, di cedere crediti e debiti dell'ente soppresso o delle società controllate, di acquistare crediti e di liquidare società controllate, di rilasciare fidejussioni necessarie per la continuazione dell'attività in attesa delle alienazioni, sostituendosi ove necessario agli organi delle società medesime, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, comma 3. Nei casi in cui l'attuazione del programma e dei progetti richiede l'attività coordinata di soggetti privati e pubblici il commissario liquidatore promuove, tra i soggetti interessati, gli accordi di programma previsti da disposizioni di legge. Il commissario liquidatore, anche prima dell'approvazione del programma, ferma restando la valutazione da parte delle società di cui all'articolo 2, comma 3, può compiere singole operazioni con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri.(3)
2. Il commissario liquidatore, con l'autorizzazione o su indicazione del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e con il Ministro delle partecipazioni statali, in conformità con le direttive del Consiglio dei Ministri, anche prima dell'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, in attesa che si perfezioni il trasferimento a società già individuate, direttamente o indirettamente controllate dal Ministro del tesoro, di società, di aziende, rami o parti di esse, operanti nel settore della difesa e dei sistemi aerospaziali, può concedere in affitto alle stesse le aziende, rami o parti di esse oggetto del trasferimento, ovvero, in caso di trasferimento di società, l'azienda ad essa appartenente. In tal caso le parti, per la determinazione del canone d'affitto e del prezzo del trasferimento, possono servirsi, di comune accordo, delle società di cui all'articolo 2, comma 3, ovvero nominare altri soggetti che procedono in contraddittorio. Ove le parti non concordino con le relative determinazioni, l'incarico è affidato a un terzo, con funzioni di arbitratore, nominato dal presidente del tribunale in cui ha la sede legale l'ente soppresso.
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3. Il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, con decreto del Ministro del tesoro , ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM. Il commissario liquidatore può chiedere prima della scadenza del termine biennale che vengano poste in liquidazione coatta, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, una o più società controllate di cui all'articolo 2, comma 1. Il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude la dichiarazione di fallimento. Per le liquidazioni coatte delle società controllate dall'EFIM, i poteri dell'autorità di vigilanza di cui agli articoli 194 e seguenti del citato regio decreto sono attribuiti al commissario liquidatore dell'EFIM ovvero al commissario che sarà preposto alla liquidazione coatta del soppresso ente, i quali riferiscono al Ministro del tesoro in merito all'andamento delle procedure liquidatorie delle menzionate società. Nel caso di liquidazione coatta dell'EFIM i poteri di vigilanza sono esercitati dal Ministro del tesoro
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4. Le autorizzazioni o approvazioni previste dal presente decreto, rilasciate dal Ministro del tesoro, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministro delle partecipazioni statali, tanto separatamente quanto di concerto, sostituiscono, per i relativi atti, ogni altro provvedimento ministeriale, interministeriale, di comitati e di qualsiasi amministrazione,ufficio o soggetto previsti dalle leggi vigenti, con esclusione degli atti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quelli di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il commissario liquidatore informa il Ministro del tesoro e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato delle operazioni di concentrazione rientranti nelle previsioni dell'articolo 16 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Su proposta del Ministro del tesoro, il Consiglio dei Ministri può determinare i criteri di cui all'articolo 25 della citata legge, ferme restando le attribuzioni dell'Autorità previste in tale articolo. Il termine di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è ridotto a quindici giorni per le operazioni di concentrazione di cui al presente decreto.
5. Il commissario liquidatore provvede altresì alla gestione corrente dell'ente soppresso con tutti i poteri già spettanti ai disciolti organi statutari; in ogni tempo promuove accordi per la liquidazione delle posizioni debitorie dell'ente soppresso e di tutte le società controllate ovvero transazioni per la loro definizione; ha facoltà di delegare, a soggetti da lui prescelti e nominati, parte dei propri poteri, determinando il contenuto e i limiti della delega e fissando il compenso dovuto al soggetto delegato con onere a carico della gestione liquidatoria. Il commissario liquidatore può inoltre nominare, revocare e sostituire, anche in parte, riducendone eventualmente il numero previsto negli statuti, gli amministratori delle società controllate. Gli amministratori revocati hanno titolo esclusivamente a un indennizzo corrispondente ai compensi ordinari ad essi spettanti per il periodo di durata residuo del mandato e comunque per un massimo di sei mesi.
6. Il commissario liquidatore può richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni ed ogni altro elemento utile per l'esercizio delle proprie funzioni. Gli amministratori, i sindaci e i direttori generali di società che non ottemperano alle richieste ovvero non si uniformano alle prescrizioni del commissario liquidatore o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni sono revocati per giusta causa.
7. Per l'esecuzione delle operazioni previste nel programma di cui all'articolo 2, comma 2, e nei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, il commissario liquidatore può dettare istruzioni vincolanti ai competenti organi delle società controllate e può concedere, ovvero dare istruzioni perché siano concesse, garanzie per i creditori delle società interessate dalle operazioni di cui all'articolo 3.
8. Per lo svolgimento dei propri compiti il commissario liquidatore è autorizzato ad avvalersi, fino al limite massimo di quindici unità, di personale, anche delle qualifiche dirigenziali, all'uopo messo a disposizione su sua richiesta, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da amministrazioni dello Stato ovvero da enti pubblici anche economici. Può avvalersi inoltre della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari fissando i compensi e ponendo i relativi oneri a carico della gestione liquidatoria.
9. Le operazioni di conferimento o di scissione, attuate in esecuzione del programma di cui all'articolo 2, comma 2, e dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, non costituiscono, ai fini delle imposte sui redditi, realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni delle società scisse o conferite, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento. Alle operazioni di cessione, di fusione, di scissione e di conferimento effettuate nell'ambito del programma e dei progetti, si applica l'articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni. Alle società controllate, sino alla chiusura delle operazioni di liquidazione, si applicano le norme contenute nell'articolo 8, comma 1, della legge 28 novembre 1980, n. 784.
10. Il commissario liquidatore è autorizzato a rilasciare, a favore delle società controllate, le polizze fideiussorie previste dall'articolo 38- bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Lo Stato risponde per l'integrale ammontare di tali polizze anche se, durante il periodo di validità delle stesse, le società anzidette sono cedute o dismesse.
11. La procedura di sospensione dei pagamenti prevista nel presente decreto per l'ente soppresso e per le società controllate è considerata come procedura concorsuale agli effetti dell'articolo 66, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
12. Il commissario liquidatore può provvedere al pagamento ai creditori dell'ente soppresso e delle società controllate di acconti in conformità con i criteri previsti dall'articolo 2, settimo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni. Può altresì esercitare le facoltà di cui all'articolo 3, terzo comma, del predetto decreto, relativamente agli atti posti in essere dall'EFIM e dalle società controllate ante cedentemente al 17 luglio 1992. In tal caso le domande giudiziali vanno proposte dinanzi al tribunale ove ha sede l'ente soppresso e le relative sentenze sono provvisoriamente esecutive.Il commissario liquidatore dell'EFIM può provvedere al pagamento di acconti alle imprese che esercitano attività commerciale con meno di 50 dipendenti e alle società di servizi con meno di 100 dipendenti creditrici dell'ente soppresso e delle società di cui all'articolo 2, comma 1, nonché a professionisti e lavoratori autonomi.(3)
13. Il commissario liquidatore è autorizzato a ricorrere ad anticipazioni bancarie entro il limite massimo determinato con decreti del Ministro del tesoro a condizioni non più sfavorevoli del tasso praticato dalle banche alla migliore clientela.
14. Il personale dell'ente soppresso, in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può essere trattenuto in servizio con onere a carico della gestione liquidatoria, fino al termine massimo di sei mesi successivi all'approvazione del programma di cui all'articolo 2, comma 2; dopo tale data il commissario potrà trattenere in servizio, sino al termine della liquidazione, non più di quaranta unità di personale da ridurre progressivamente.
15. Il commissario liquidatore informa, con relazioni trimestrali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro delle partecipazioni statali e il Ministro del tesoro sullo stato di attuazione del programma.
16. Il commissario liquidatore, entro tre mesi dal termine della liquidazione, presenta al Ministro del tesoro, che lo approva con proprio decreto, il rendiconto della gestione e delle somme ricevute.

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 novembre 1994, n. 643, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1994, n. 738 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 21 novembre 1994.