stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 332

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1994, n. 474 (in G.U. 30/07/1994, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal:  31-7-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 13

(( (Copertura finanziaria). ))
((
1. Agli oneri conseguenti alle operazioni di cessione dei cespiti da dismettere si provvede a carico dei relativi proventi. Al fondo di ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, sono versati i proventi derivanti dalle operazioni di cessione delle partecipazioni dello Stato di cui al presente decreto al netto degli oneri inerenti alle medesime.
2. Al capitolo dello stato di previsione dell'entrata di cui all'articolo 3, comma 2, della citata legge n, 432 del 1993 affluiscono, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, a far data dal 31 maggio 1994, i proventi delle operazioni al netto degli oneri relativi alle operazioni di collocamento, ivi comprese quelle strumentali e complementari.
3. Ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro sono iscritte le quote dei proventi di cui al comma 2 destinate alla copertura degli ulteriori oneri relativi alle operazioni previste dal presente decreto.
4. Gli oneri relativi alle operazioni di conferimento di cui all'articolo 1 fanno carico alla società conferitaria.
5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Ministro del tesoro trasmette al Parlamento una relazione semestrale sulle operazioni di cessione delle partecipazioni in società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, effettuate nel semestre precedente, nella quale sono espressamente indicati per ogni singola cessione:
a) i proventi lordi;
b) le forme e le modalità ammesse per il pagamento del corrispettivo dell'alienazione;
c) i compensi per gli incarichi di consulenza e di valutazione di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto;
d) le quote dei proventi lordi destinate alla copertura degli oneri e dei compensi connessi alle operazioni di collocamento e di cessione
))