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DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 332

Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-1994.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 1994, n. 474 (in G.U. 30/07/1994, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/11/2019)
Testo in vigore dal: 24-6-2008
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di  ulteriormente  accelerare  le  procedure  di
dismissione di partecipazioni dello Stato e degli  enti  pubblici  in
societa' per azioni; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 maggio 1994; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e  della
programmazione   economica,   dell'industria,   del    commercio    e
dell'artigianato, di grazia e  giustizia,  delle  finanze  e  per  la
funzione pubblica e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
Modalita' delle  dismissioni  delle  partecipazioni  azionarie  dello
                     Stato e degli enti pubblici 
  1. Le vigenti norme di legge e di  regolamento  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato  non  si  applicano  alle  alienazioni   delle
partecipazioni dello Stato e degli  enti  pubblici  in  societa'  per
azioni e ai conferimenti delle stesse societa'  partecipate,  nonche'
agli  atti  ed  alle  operazioni  complementari  e  strumentali  alle
medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita'  e  manleva
secondo la prassi dei mercati. 
  2.  L'alienazione  delle  partecipazioni  di  cui  al  comma  1  e'
effettuata  con  modalita'   trasparenti   e   non   discriminatorie,
finalizzate anche alla diffusione dell'azionariato  tra  il  pubblico
dei risparmiatori e degli investitori istituzionali. Dette  modalita'
di  alienazione  sono  preventivamente  individuate,   per   ciascuna
societa', con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il Ministro delle attivita' produttive. ((10)) 
  2-bis. Al fine di realizzare la  massimizzazione  del  gettito  per
l'Erario, il contenimento dei costi  e  la  rapidita'  di  esecuzione
della cessione, in deroga alle disposizioni di cui  al  comma  2,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  individua,  con   proprio
decreto,   le   modalita'   di   alienazione   delle   partecipazioni
direttamente detenute dallo  Stato  non  di  controllo  e  di  valore
inferiore ad euro 50 milioni, secondo tecniche  in  uso  nei  mercati
finanziari e fermo restando il rispetto dei principi di trasparenza e
non discriminazione. 
  2-ter. Alle alienazioni di cui al comma 2 si applica l'articolo  1,
comma  2,  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,  e  successive
modificazioni, per la dismissione delle partecipazioni  di  controllo
ivi indicate, salvo il caso di alienazione di  titoli  azionari  gia'
quotati in mercati regolamentati nazionali o  comunitari  qualora  il
collocamento  sia  rivolto,  direttamente  o  indirettamente,  ad  un
pubblico indistinto di risparmiatori o di investitori istituzionali. 
  3.  In  caso   di   cessione   mediante   trattativa   diretta   di
partecipazioni in societa' controllate direttamente o  indirettamente
dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,
adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato  e  del  bilancio  e
della programmazione economica, ovvero, per le  societa'  controllate
indirettamente, con  deliberazione  dell'organo  competente,  possono
essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un
nucleo  stabile  di  azionisti  di  riferimento,  la  cessione  della
partecipazione   deve   essere   effettuata   invitando    potenziali
acquirenti,   che   presentino   requisiti   di   idonea    capacita'
imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive
dell'impegno, da inserire nel contratto di  cessione,  di  garantire,
mediante accordo fra i partecipanti al  nucleo  stabile,  determinate
condizioni finanziarie, economiche e gestionali.  Il  contratto  puo'
altresi'  prevedere,  per  un  periodo  determinato,  il  divieto  di
cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda  e
la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai  sensi
dell'articolo 1382 del codice civile.  Il  contratto  di  cessione  e
l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le  eventuali
modificazioni,  devono  essere  depositati,  entro  quindici  giorni,
presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui  circoscrizione
e'  stabilita  la  sede  sociale  della  societa'  e  devono   essere
pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a  cura  della
societa' su due quotidiani a diffusione nazionale. 
  4. Nel caso in  cui  tra  i  partecipanti  al  nucleo  stabile  sia
presente il Ministro del  tesoro,  questi  puo'  riservarsi,  per  un
periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3,  il  diritto  di
prelazione nel caso di cessione della partecipazione. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per quanto  concerne
le proprie partecipazioni, e gli altri  enti  pubblici  per  le  loro
partecipazioni, ai fini della  predisposizione  ed  esecuzione  delle
operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma
1 e loro controllate e  delle  operazioni  di  conferimento,  possono
affidare anche in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  24  della
legge 27  dicembre  2002,  n.  289,  ove  applicabili,  salvo  quanto
previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992,
a societa' di provata esperienza e capacita' operativa  nazionali  ed
estere,  nonche'  a  singoli  professionisti  incarichi  di   studio,
consulenza, valutazione,  assistenza  operativa,  amministrazione  di
titoli di proprieta' dello Stato  e  direzione  delle  operazioni  di
collocamento  con  facolta'  di  compiere  per  conto   dello   Stato
operazioni   strumentali   e   complementari,    fatte    salve    le
incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di
valutazione non possono essere affidati a societa' di  revisione  che
abbiano svolto incarichi di consulenza in favore  delle  societa'  di
cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata  in  vigore
del presente decreto. I soggetti incaricati della valutazione possono
partecipare ai consorzi di collocamento ma non assumerne la guida.  I
compensi e le modalita'  di  pagamento  degli  incarichi  di  cui  al
presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti. 
  5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  5  si  applicano  anche
agli incarichi conferiti dal Ministero dell'economia e delle  finanze
in relazione a piani  di  riordino,  risanamento  o  ristrutturazione
delle societa' partecipate dallo Stato, propedeutici alla dismissione
della partecipazione. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MAGGIO 1997, N. 127. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153. 
  7-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153. 
  7-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 MAGGIO 1999, N. 153. 
    
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 23 aprile 2008, n. 80, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 giugno 2008, n. 111, ha disposto (con l'art.  1-bis,  comma  1)
che "Al fine  di  salvaguardare  interessi  pubblici  di  particolare
rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e  successive  modificazioni,  il
Consiglio dei Ministri, con propria delibera, puo' individuare uno  o
piu' soggetti qualificati che, anche  nell'interesse  di  Alitalia  -
Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva,  per  conto  di
terzi ovvero  anche  in  proprio,  la  presentazione  di  un'offerta,
indirizzata all'azionista o alla societa', finalizzata  ad  acquisire
il controllo di Alitalia -  Linee  aeree  italiane  S.p.A.  entro  il
termine indicato nella stessa delibera".