DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 15-5-2005
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-ter 
                      (Fondo per lo sviluppo). 
  1. Per consentire la realizzazione nelle aree di intervento e nelle
situazioni individuate ai sensi dell'articolo 1 di nuovi programmi di
reindustrializzazione,  di  interventi  per  la  creazione  di  nuove
iniziative produttive e  di  riconversione  dell'apparato  produttivo
esistente, con priorita' per l'attuazione dei programmi  di  riordino
delle  partecipazioni  statali,  nonche'  per  promuovere  azioni  di
sviluppo  a  livello  locale,  ivi  comprese  quelle   dirette   alla
promozione dell'efficienza  complessiva  dell'area  anche  attraverso
interventi volti alla creazione di  infrastrutture  tecnologiche,  in
relazione ai connessi effetti occupazionali, e' istituito  presso  il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale,  un  apposito  Fondo
per lo sviluppo con la dotazione finanziaria di lire 75 miliardi  per
l'anno 1993 e di lire 100 miliardi per ciascuno  degli  anni  1994  e
1995. ((Per l'anno 2005 la dotazione finanziaria del  predetto  Fondo
e' stabilita in 10 milioni di euro.)) 
  2. I criteri e le modalita' di utilizzo  delle  disponibilita'  del
Fondo di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri del lavoro  e  della
previdenza sociale, dell'industria, del commercio e  dell'artigianato
e del tesoro, e sentito il Comitato di cui all'articolo 1,  comma  1,
da adottare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto.  ((Con  decreto  del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  sentito  il  Comitato
per  il  coordinamento  delle  iniziative  per  l'occupazione   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, tenuto conto dei  fenomeni  di
repentina crisi occupazionale in essere, sono indicati i  criteri  di
priorita' per l'attribuzione delle risorse  e  con  riferimento  alle
aree territoriali ed ai  settori  industriali  in  crisi,  nonche'  i
criteri di selezione dei soggetti a cui e' attribuita la gestione dei
programmi di sviluppo locale connessi.)) 
  3. Per la realizzazione degli interventi di  cui  al  comma  1,  il
Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale,  d'intesa  con  il
Ministro  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  puo'
avvalersi delle societa' di promozione industriale partecipate  dalle
societa' per azioni derivanti  dalla  trasformazione  degli  enti  di
gestione delle partecipazioni statali ai sensi dell'articolo  15  del
decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto  1992,  n.  359,  ovvero  da  enti  di  gestione
disciolti, nonche' della GEPI S.p.A. 
  4. Gli interventi a valere  sul  Fondo  di  cui  al  comma  1  sono
determinati sulla base dei criteri di cui all'articolo  1,  comma  2,
del  decreto-legge  22   ottobre   1992,   n.415,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. 
  5. Le disponibilita' del Fondo di cui al  comma  1  possono  essere
utilizzate,  nei  limiti  delle  quote  indicate  dal   decreto   del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  al  comma  2,  per
l'erogazione,  alle  amministrazioni  pubbliche  ed  agli   operatori
pubblici e privati interessati, della quota di finanziamento a carico
del bilancio dello Stato per l'attuazione di  programmi  di  politica
comunitaria, secondo le modalita' stabilite  dalla  legge  16  aprile
1987, n. 183, e successive modificazioni. 
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 75 miliardi per l'anno 1993 e a lire 100 miliardi per ciascuno
degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello  stanziamento  iscritto,  ai  fini   del   bilancio   triennale
1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1993,  all'uopo  parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della  previdenza
sociale.