stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 396

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/10/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 492 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1993)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-12-1993
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 settembre 1993;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della sanità con le concessionarie di servizi, individuate con delibera CIPE 3 agosto 1990, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 5 giugno 1990, n. 135. In ogni caso le concessionarie sono tenute alla progettazione esecutiva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990, n. 135, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad esse sono dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni.
2. La prosecuzione del programma di cui al comma 1 è affidata direttamente alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, sulla base del piano di intervento già approvato, di cui alle delibere CIPE del 3 agosto 1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma deliberati dalle regioni, nonché delle indicazioni emerse dal progetto obiettivo AIDS (1994-1996). Nell'ambito del programma le regioni apportano gli aggiornamenti utili al pieno conseguimento degli obiettivi in esso indicati.
3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro della sanità provvede a trasmettere alle regioni, alle Università degli studi con policlinici a gestione diretta, ovvero agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di massima ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo di valutazione di cui all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, al fine di procedere alle realizzazioni delle opere previste, previa verifica, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dello stato di attuazione degli interventi già iniziati a qualsiasi titolo nelle singole regioni, che devono comunque essere completati, nonché della effettiva entità dei relativi oneri di realizzo. Nella stessa sede si procederà anche ad una valutazione degli oneri connessi agli interventi da effettuare sulla base di programmi già presentati da parte delle regioni.
((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N. 492))
.