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LEGGE 5 giugno 1990, n. 135

Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS.

note: Entrata in vigore della legge: 9-6-1990 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/2013)
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Testo in vigore dal:  7-2-1991
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Art. 3

(Conferenze regionali)
1. Per consentire l'immediata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, il Ministro della sanitè promuove, d'intesa con ciascuna regione, un'apposita conferenza alla quale partecipano i responsabili dei competenti uffici delle amministrazioni e degli enti statali, regionali e locali comunque tenuti ad assumere atti di intesa, autorizzazioni, approvazioni, concessioni e nulla osta previsti da leggi statali e regionali.
2. La conferenza acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità dei progetti con le esigenze ambientali, territoriali, paesaggistiche e culturali ed entro quindici giorni dalla convocazione si esprime su di essi nella seduta all'uopo convocata.
3. L'approvazione assunta all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni; nulla osta previsti dalla leggi statali e regionali. Ad essa si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, quarto e quinto dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.
4. In assenza di unanimità e su motivata richiesta del Ministro della sanità, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; previa deliberazione del Consiglio medesimo. Tale
decreto ha gli stessi effetti previsti dal comma 3.
((1))
5. Non sono comunque derogabili le norme della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, nonché i vincoli di inedificabilità e le prescrizioni sostanziali contenute in vincoli previsti dalle leggi in materia paesaggistica, ambientale e storico-monumentale.

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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte costituzionale, con sentenza 17 - 31 gennaio 1991 n. 37 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1991 n. 6) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma quarto, della legge 5 giugno 1990, n. 135, nella parte in cui non prevede che le Regioni e le Province autonome interessate siano preventivamente sentite in ordine all'adozione degli atti sostitutivi ivi previsti".