stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 2 ottobre 1993, n. 396

Disposizioni in materia di edilizia sanitaria.

note: Entrata in vigore del decreto: 06/10/1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 04 dicembre 1993, n. 492 (in G.U. 04/12/1993, n.285).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/1993)
nascondi
Testo in vigore dal: 5-12-1993
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni al fine di  accelerare  gli  interventi  in  materia  di
edilizia sanitaria; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 settembre 1993; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro della sanita', di concerto con i Ministri  del  tesoro,  del
bilancio e della programmazione  economica  e  per  il  coordinamento
delle politiche comunitarie e gli affari regionali; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
                               Art. 1. 
  1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto  cessano  di
avere efficacia le convenzioni stipulate dal Ministero della  sanita'
con le concessionarie di servizi, individuate  con  delibera  CIPE  3
agosto  1990,  per  l'esecuzione  del  programma  di  costruzioni   e
ristrutturazioni delle  opere  previste  dall'articolo  1,  comma  1,
lettera b), della legge 5 giugno  1990,  n.  135.  In  ogni  caso  le
concessionarie sono tenute alla  progettazione  esecutiva  entro  tre
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto limitatamente ai progetti approvati dalle conferenze
regionali, di cui all'articolo 3 della legge 5 giugno 1990,  n.  135,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ad  esse  sono
dovuti i relativi corrispettivi previsti dalle convenzioni. 
  2. La prosecuzione del programma di cui  al  comma  1  e'  affidata
direttamente  alle  regioni,  alle  Universita'   degli   studi   con
policlinici a gestione diretta, nonche' agli istituti di  ricovero  e
cura a carattere scientifico competenti,  sulla  base  del  piano  di
intervento gia' approvato, di cui alle delibere  CIPE  del  3  agosto
1990 e del 30 luglio 1991 e dei successivi aggiornamenti al programma
deliberati  dalle  regioni,  nonche'  delle  indicazioni  emerse  dal
progetto obiettivo AIDS (1994-1996).  Nell'ambito  del  programma  le
regioni apportano gli  aggiornamenti  utili  al  pieno  conseguimento
degli obiettivi in esso indicati. 
  3. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto il Ministro della  sanita'  provvede  a  trasmettere
alle regioni, alle Universita' degli studi con policlinici a gestione
diretta,  ovvero  agli  istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere
scientifico competenti, i programmi esecutivi, i progetti di  massima
ed i progetti esecutivi ricevuti dal nucleo  di  valutazione  di  cui
all'articolo 20, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67,  al  fine
di  procedere  alle  realizzazioni  delle  opere   previste,   previa
verifica, in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le province autonome, dello stato  di  attuazione
degli interventi gia'  iniziati  a  qualsiasi  titolo  nelle  singole
regioni,  che  devono  comunque  essere  completati,  nonche'   della
effettiva entita' dei relativi oneri di realizzo. Nella  stessa  sede
si procedera' anche ad una  valutazione  degli  oneri  connessi  agli
interventi da effettuare sulla base di programmi gia'  presentati  da
parte delle regioni. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 4 DICEMBRE 1993, N.
492)).