DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie.

note: Entrata in vigore del decreto: 30-8-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427 (in G.U. 29/10/1993, n.255).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/08/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 5-7-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38. 
                      Acquisti intracomunitari 
 
  1.  L'imposta  sul  valore  aggiunto  si  applica  sugli   acquisti
intracomunitari  di  beni  effettuati  nel  territorio  dello   Stato
nell'esercizio di imprese, arti e professioni  o  comunque  da  enti,
associazioni o altre organizzazioni di  cui  all'articolo  4,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633, soggetti passivi d'imposta nel territorio dello Stato. 
  2.  Costituiscono   acquisti   intracomunitari   le   acquisizioni,
derivanti da atti a titolo oneroso, della proprieta'  di  beni  o  di
altro diritto reale di godimento sugli stessi, spediti o  trasportati
nel territorio dello Stato da altro Stato membro dal  cedente,  nella
qualita' di soggetto passivo d'imposta, ovvero dall'acquirente  o  da
terzi per loro conto. 
  3. Costituiscono inoltre acquisti intracomunitari: 
    a) LETTERA ABROGATA DALLA L. 18 FEBBRAIO 1997, N. 28; 
    b) la introduzione nel territorio dello  Stato  da  parte  o  per
conto di un soggetto passivo d'imposta di beni provenienti  da  altro
Stato  membro.  La  disposizione  si  applica  anche  nel   caso   di
destinazione nel territorio dello  Stato,  per  finalita'  rientranti
nell'esercizio dell'impresa, di beni  provenienti  da  altra  impresa
esercitata dallo stesso soggetto in altro Stato membro; 
    c) gli acquisti di cui al comma 2 da parte di enti,  associazioni
ed altre organizzazioni di cui  all'articolo  4,  quarto  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,  non
soggetti passivi d'imposta; 
    d) l'introduzione nel territorio dello Stato da parte o per conto
dei soggetti indicati nella  lettera  c)  di  beni  dagli  stessi  in
precedenza importati in altro Stato membro; 
    ((d-bis) l'introduzione da parte delle forze armate dello  Stato,
che  partecipano  a  uno  sforzo  di  difesa  svolto  ai  fini  della
realizzazione di un'attivita' dell'Unione europea  nell'ambito  della
politica di sicurezza e di difesa comune, di beni  destinati  all'uso
di tali forze o del personale civile che le accompagna, che esse  non
hanno acquistato alle condizioni generali d'imposizione  del  mercato
interno di un altro Stato membro, qualora l'importazione di tali beni
non possa fruire dell'esenzione prevista  dall'articolo  68,  lettera
c),del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,  n.
633;)) ((53)) 
    e) gli acquisti a titolo oneroso  di  mezzi  di  trasporto  nuovi
trasportati o spediti da altro Stato membro, anche se il cedente  non
e' soggetto d'imposta ed anche se non  effettuati  nell'esercizio  di
imprese, arti e professioni. 
  4. Agli effetti del comma 3, lettera  e),  costituiscono  mezzi  di
trasporto le imbarcazioni di lunghezza superiore  a  7,5  metri,  gli
aeromobili con peso totale al decollo  superiore  a  1.550  kg,  e  i
veicoli con motore  di  cilindrata  superiore  a  48  cc.  o  potenza
superiore a 7,2 Kw, destinati al trasporto di persone o cose, esclusi
le imbarcazioni destinate all'esercizio di  attivita'  commerciali  o
della pesca o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in mare  e
gli aeromobili di cui all'articolo 8-bis, primo  comma,  lettera  c),
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633;
i mezzi di trasporto non si considerano nuovi alla duplice condizione
che abbiano percorso oltre  seimila  chilometri  e  la  cessione  sia
effettuata  decorso  il  termine  di  sei   mesi   dalla   data   del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in  pubblici
registri o di altri provvedimenti equipollenti, ovvero  navigato  per
oltre cento ore, ovvero volato per oltre quaranta ore e  la  cessione
sia effettuata  decorso  il  termine  di  tre  mesi  dalla  data  del
provvedimento di prima immatricolazione o di iscrizione  in  pubblici
registri o di altri provvedimenti equipollenti. 
  4-bis. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, costituiscono
prodotti soggetti ad  accisa  i  prodotti  energetici,  l'alcole,  le
bevande  alcoliche  e  i  tabacchi  lavorati,  quali  definiti  dalle
disposizioni dell'Unione europea in vigore, escluso  il  gas  fornito
mediante  un  sistema  di  gas  naturale   situato   nel   territorio
dell'Unione o una rete connessa a un tale sistema. (42) 
  5. Non costituiscono acquisti intracomunitari: 
    a) l'introduzione nel territorio dello Stato di beni  oggetto  di
perizie o di operazioni di perfezionamento o di manipolazioni  usuali
ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1, comma 3, lettera h),  del
Regolamento del Consiglio delle Comunita' europee 16 luglio 1985,  n.
1999, e dell'articolo 18 del Regolamento dello  stesso  Consiglio  25
luglio 1988, n. 2503, se i beni sono  successivamente  trasportati  o
spediti al  committente,  soggetto  passivo  d'imposta,  nello  Stato
membro di provenienza; l'introduzione nel territorio dello  Stato  di
beni temporaneamente utilizzati per  l'esecuzione  di  prestazioni  o
che, se importati, beneficierebbero della  ammissione  temporanea  in
esenzione totale dai dazi doganali; (45) 
    b) l'introduzione nel territorio dello Stato,  in  esecuzione  di
una cessione, di beni destinati ad essere ivi installati,  montati  o
assiemati dal fornitore o per suo conto; 
    c) gli acquisti di beni, diversi dai mezzi di trasporto  nuovi  e
da quelli soggetti ad accisa, effettuati dai  soggetti  indicati  nel
comma 3, lettera c), dai soggetti passivi per i  quali  l'imposta  e'
totalmente indetraibile a norma dell'articolo 19, secondo comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e
dai produttori agricoli di cui all'articolo 34 dello  stesso  decreto
che non abbiano  optato  per  l'applicazione  dell'imposta  nei  modi
ordinari se l'ammontare complessivo degli acquisti intracomunitari  e
degli acquisti di cui all'articolo 40, comma 3, del presente decreto,
effettuati nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e
fino a quando, nell'anno in  corso,  tale  limite  non  e'  superato.
L'ammontare  complessivo  degli  acquisti   e'   assunto   al   netto
dell'imposta sul valore aggiunto e al netto degli acquisti  di  mezzi
di trasporto nuovi di cui al comma 4 del presente  articolo  e  degli
acquisti di prodotti soggetti ad accisa; (37) 
    c-bis) l'introduzione nel territorio dello Stato di gas  mediante
un sistema di gas naturale situato nel territorio dell'Unione europea
o una rete connessa a un  tale  sistema,  di  energia  elettrica,  di
calore  o  di  freddo   mediante   reti   di   riscaldamento   o   di
raffreddamento, di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  633,  e  successive
modificazioni; (42) 
    d) gli acquisti di beni se il cedente beneficia nel proprio Stato
membro dell'esonero disposto per le piccole imprese. 
  6. La disposizione di cui al comma 5, lettera c), non si applica ai
soggetti ivi indicati  che  optino  per  l'applicazione  dell'imposta
sugli acquisti  intracomunitari,  dandone  comunicazione  all'ufficio
nella  dichiarazione,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore  aggiunto,
relativa all'anno precedente ovvero  nella  dichiarazione  di  inizio
dell'attivita'    o    comunque    anteriormente    all'effettuazione
dell'acquisto.   L'opzione   ha   effetto,   se   esercitata    nella
dichiarazione relativa all'anno precedente, dal 1  gennaio  dell'anno
in corso e, negli altri casi, dal momento in cui e' esercitata,  fino
a quando non sia revocata e, in ogni caso,  fino  al  compimento  del
biennio successivo  all'anno  nel  corso  del  quale  e'  esercitata,
sempreche'  ne  permangano  i  presupposti;  la  revoca  deve  essere
comunicata all'ufficio nella  dichiarazione  annuale  ed  ha  effetto
dall'anno in corso. Per i soggetti  di  cui  all'articolo  4,  quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n. 633,  non  soggetti  passivi  d'imposta,  la  revoca  deve  essere
comunicata  mediante  lettera  raccomandata  entro  il   termine   di
presentazione della  dichiarazione  annuale.  La  revoca  ha  effetto
dall'anno in corso. 
  7. L'imposta non e'  dovuta  per  l'acquisto  intracomunitario  nel
territorio dello Stato, da parte di  soggetto  passivo  d'imposta  in
altro Stato membro, di beni dallo stesso acquistati  in  altro  Stato
membro e spediti o trasportati nel territorio dello  Stato  a  propri
cessionari, soggetti passivi d'imposta o enti di cui all'articolo  4,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre
1972,   n.   633,   assoggettati   all'imposta   per   gli   acquisti
intracomunitari effettuati, designati per il  pagamento  dell'imposta
relativa alla cessione. 
  8.   Si   considerano   effettuati   in   proprio   gli    acquisti
intracomunitari da parte di commissionari senza rappresentanza. 
 
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AGGIORNAMENTO (37) 
  La L. 7 luglio 2009, n. 88 ha disposto (con l'art. 24, comma 9) che
le modifiche di cui ai commi 4-bis  e  5,  lettera  c)  del  presente
articolo si applicano a decorrere dal giorno successivo a  quello  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della stessa legge;  tuttavia,
per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008  per  le
quali sia stata gia'  applicata  la  disciplina  risultante  da  tali
disposizioni, resta fermo il trattamento fiscale applicato. 
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AGGIORNAMENTO (38) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la suddetta modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che "Le disposizioni di cui ai commi 2, lettere da a) a d) e da f)  a
m), e 3  si  applicano  alle  operazioni  effettuate  a  partire  dal
sessantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore  della
presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
335) che "Le disposizioni di cui ai commi da 325 a 334  del  presente
articolo si applicano alle operazioni effettuate  a  partire  dal  1°
gennaio 2013." 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.Lgs. 27 maggio 2022, n. 72 ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° luglio 2022.