DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 633

Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/03/2023)
Testo in vigore dal: 17-1-2012
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 7-bis. 
                (Territorialita' - Cessioni di beni). 
 
  1. Le cessioni di beni, diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3, si
considerano effettuate  nel  territorio  dello  Stato  se  hanno  per
oggetto beni immobili ovvero  beni  mobili  nazionali,  comunitari  o
vincolati al regime  della  temporanea  importazione,  esistenti  nel
territorio dello stesso ovvero beni mobili  spediti  da  altro  Stato
membro installati, montati o assiemati nel territorio dello Stato dal
fornitore o per suo conto. 
  2. Le cessioni di beni a bordo di una nave, di un  aereo  o  di  un
treno nel corso della parte di un trasporto di passeggeri  effettuata
all'interno della Comunita', si considerano effettuate nel territorio
dello Stato se il luogo di partenza del trasporto e' ivi situato. 
  3. ((Le cessioni di gas  attraverso  un  sistema  di  gas  naturale
situato nel  territorio  dell'Unione  o  una  rete  connessa  a  tale
sistema, le cessioni di energia elettrica e le cessioni di  calore  o
di freddo mediante le reti di riscaldamento o di raffreddamento))  si
considerano effettuate nel territorio dello Stato: ((139)) 
    a) quando  il  cessionario  e'  un  soggetto  passivo-rivenditore
stabilito    nel    territorio    dello    Stato.    Per     soggetto
passivo-rivenditore si intende un soggetto passivo la cui  principale
attivita' in relazione all'acquisto ((di gas, di  energia  elettrica,
di calore o di freddo)) e' costituita dalla rivendita di  detti  beni
ed il cui  consumo  personale  di  detti  prodotti  e'  trascurabile;
((139)) 
    b) quando il cessionario e' un soggetto diverso dal  rivenditore,
se i beni sono usati o consumati nel territorio dello  Stato.  Se  la
totalita'  o  parte  dei  beni  non  e'  di  fatto   utilizzata   dal
cessionario, limitatamente alla parte non usata o non  consumata,  le
cessioni anzidette si considerano comunque effettuate nel  territorio
dello Stato quando sono poste in essere nei  confronti  di  soggetti,
compresi quelli che non agiscono nell'esercizio di  impresa,  arte  o
professioni, stabiliti nel territorio dello Stato; non si considerano
effettuate nel territorio dello Stato le cessioni poste in essere nei
confronti di stabili organizzazioni all'estero,  per  le  quali  sono
effettuati gli acquisti da parte di soggetti domiciliati o  residenti
in Italia. 
                                                                (129) 
 
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AGGIORNAMENTO (129) 
  Il D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha disposto (con l'art. 5,  comma
1) che la presente modifica si applica alle operazioni effettuate dal
1° gennaio 2010. 
 
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AGGIORNAMENTO (139) 
  La L. 15 dicembre 2011, n. 217 ha disposto (con l'art. 8, comma  5)
che le modifiche disposte al presente  articolo  "si  applicano  alle
operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo  a
quello dell'entrata in vigore della presente legge".