DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.

note: Entrata in vigore del decreto: 20-05-1993.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 19 luglio 1993, n. 236 (in G.U. 19/07/1993, n.167).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
Testo in vigore dal: 21-7-2000
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 1-bis. 
  (Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi). 
  1. Una quota del Fondo per l'occupazione  di  cui  all'articolo  1,
comma 7, non superiore al 10 per cento, e' riservata allo sviluppo di
nuove imprese giovanili nei settori  della  innovazione  tecnologica,
della tutela ambientale , dell'agricoltura e della  trasformazione  e
commercializzazione dei prodotti agroindustriali, della fruizione dei
beni culturali, del turismo, della manutenzione di  opere  civili  ed
industriali nelle aree depresse di cui agli obiettivi nn. 1, 2 e  5-b
del regolamento (Cee) 2052/88  del  Consiglio  del  24  giugno  1988,
relativo ai  fondi  strutturali  dell'Unione  europea,  e  successive
modificazioni, nonche' nel settore  dei  servizi  socio-assistenziali
domiciliari  e  di  aiuto  personale  alle  persone  handicappate  in
situazioni di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104, e agli anziani non autosufficienti. 
  2. Le finalita' di cui al comma 1, ad eccezione di quelle  relative
alle imprese che operano nel settore dei servizi  socio-assistenziali
domiciliari  e  di  aiuto  personale  alle  persone  handicappate  in
situazione di gravita' di cui all'articolo 3, comma 3, della legge  5
febbraio 1992, n. 104,  e  agli  anziani  non  autosufficienti,  sono
realizzate  tramite  il   Comitato   per   lo   sviluppo   di   nuova
imprenditorialita' giovanile, di cui all'articolo  1,  comma  4,  del
decreto-legge   30   dicembre   1985,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.44,  come  modificato
dall'articolo 1 della legge 11 agosto 1991, n. 275, che opera  con  i
propri criteri e le proprie procedure. 
  3.  I  soggetti  destinatari   dei   benefici   devono   avere   le
caratteristiche  delle  societa'   o   delle   cooperative   di   cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n.  786,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n 44,  e
successive modificazioni. Con decreto del  Ministro  del  bilancio  e
della programmazione economica, d'intesa con i Ministri del tesoro  e
del lavoro e della previdenza sociale, sono definiti i criteri  e  le
modalita' di concessione delle agevolazioni. 
  3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono  altresi'  destinate  alla
promozione di nuove cooperative sociali di cui alla legge 8  novembre
1991, n. 381, sulla base di un programma definito  dal  Ministro  del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sentite   le   organizzazioni
nazionali operanti nel  settore.  I  benefici  sono  concessi,  nella
misura di cui all'articolo 1, comma 3, per ogni lavoratore dipendente
o socio lavoratore, che non goda dei benefici di cui all'articolo  4,
comma 3, della predetta legge. Le  domande  per  la  concessione  del
beneficio sono presentate all'ufficio provinciale del lavoro e  della
massima occupazione, competente per territorio. 
((18)) 
    

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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27,  comma
2, lettera b)) che "Dalla data di entrata in vigore  dei  regolamenti
di cui al comma 1, sono abrogati: ((...)) 
    b) l'articolo 1-bis del decreto-legge 20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".