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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5

Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 marzo 1992, n. 216 (in G.U. 07/03/1992, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1994)
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Testo in vigore dal:  17-5-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

1. Al personale di cui all'articolo 3 ed a quello dei ruoli superiori proveniente dal ruolo dei sovrintendenti o equiparati, è attribuito a decorrere dal 1 gennaio 1987, o dalla data successiva di conseguimento delle qualifiche o gradi interessati, il trattamento economico più favorevole tra quello risultante dall'applicazione dell'articolo 3 e quello eventualmente spettante a seguito di promozione o inquadramento nel ruolo superiore.
2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, si provvede:
a) nell'anno 1992 mediante un anticipo agli aventi diritto di una somma non superiore a lire 500.000 in una sola volta, a valere sull'acconto previsto per l'anno 1993;
b) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;
c) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35 per cento dell'importo spettante;
((3))
d) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30 per cento dell'importo spettante.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 290, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 443, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992."