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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5

Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 marzo 1992, n. 216 (in G.U. 07/03/1992, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1994)
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Testo in vigore dal:  17-5-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è corrisposto il trattamento economico previsto per i livelli retributivi indicati per ciascun grado dalle sentenze di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Al pagamento delle competenze arretrate derivanti dall'esecuzione delle sentenze di cui all'articolo 1, si provvede:
a) nell'anno 1993 mediante la corresponsione di un primo acconto pari al 35% dell'importo spettante;
b) nell'anno 1994 mediante la corresponsione di un ulteriore acconto pari al 35% dell'importo spettante;
((3))
c) nell'anno 1995 mediante la corresponsione del rimanente 30%.
2-bis. Nell'anno 1992 le Amministrazioni della difesa e delle finanze sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto forfettario una tantum pari a complessive lire 500.000 quale anticipo delle competenze spettanti per l'anno 1993.
2-ter. All'onere di cui al comma 2- bis, valutato in lire 22.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento 'Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionatì.
2-quater. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 16 maggio 1994, n. 290, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 1994, n. 443, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), e dall'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispondere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992."