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DECRETO-LEGGE 7 gennaio 1992, n. 5

Autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione di giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre forze di polizia.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/1/1992.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 marzo 1992, n. 216 (in G.U. 07/03/1992, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/05/1994)
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Testo in vigore dal:  8-1-1992 al: 9-1-1992
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la sentenza della Corte costituzionale del 3-12 giugno 1991, n. 277, sulla corrispondenza funzionale delle qualifiche degli ispettori della Polizia di Stato con gradi dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di perequare conseguentemente i trattamenti retributivi del predetto personale dell'Arma dei carabinieri, in esecuzione anche dei giudicati formatisi nella materia;
Ritenuta, altresì, la necessità di provvedere alla perequazione economica per le corrispondenti categorie delle altre forze di polizia;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri della difesa e dell'interno, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. È autorizzata la spesa per la definizione degli effetti economici della sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e del Consiglio di Stato n. 986/91 del 26 novembre 1991, nonché della sentenza del TAR-Lazio n. 1219 del 9 luglio 1991, concernenti la equiparazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri agli ispettori della Polizia di Stato.
2. Al relativo onere valutato in lire 80.000 milioni per il 1992, in lire 260.000 milioni per il 1993, in lire 270.000 milioni per il 1994, in lire 230.000 milioni per il 1995 ed in lire 80.000 milioni a decorrere dal 1996, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 277/1991 sull'equiparazione degli appartenenti all'Arma dei carabinieri a quelli della Polizia di Stato".
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.