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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 151

Provvedimenti urgenti per la finanza pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 13-5-1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 1991, n. 202 (in G.U. 12/07/1991, n.162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  13-7-1991
aggiornamenti all'articolo

Art. 2

1. Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
((a) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:


=====================================================================
| | Imposte dovute
| |___________________
"Articolo | | |
della | Indicazione degli atti | Fisse | Propor
tariffa | soggetti ad imposta | |
| | | zionali
__________|______________________________________|________|__________
21 Carte di credito 500
- Per ogni operazione
di acquisto di beni o
servizi d'importo superiore alle lire
50.000 eseguita con
l'utilizzo di carte di
credito od altri documenti equipollenti
che consentono di
effettuare il pagamento senza la contestuale
corresponsione di denaro,
compreso il bancomat P.O.S.
=====================================================================
|
|
Modo |
di | Note
pagamento |
|
__________|__________________________________________________________
Virtuale L'imposta è dovuta dal
soggetto emittente la
carta di credito o il
documento equipollente, con diritto di
rivalsa verso l'intestatario. L'imposta
relativa alle operazioni contabilizzate
in ciascun mese deve
essere versata all'ufficio del registro su
presentazione di apposita denuncia, entro il
giorno 20 del mese successivo))
.
((2))



b) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente articolo:


=====================================================================
"Articolo | Indicazione degli atti | Imposte dovute
della | soggetti ad imposta |-----------------------
tariffa | | Fisse | Proporzionali
| | |
=====================================================================
21-bis | Buoni di acquisto ed altri | |
| simili titoli in circolazione | |
| di importo superiore a lire | |
| 150.000 | |
| | |
| - per ogni esemplare | 800 |
| | |
====================================================================
Modo | Note
di pagamento |
====================================================================
|
Marche o bollo | Non è dovuta altra imposta
a punzone | per la quietanza sui titoli."
|
====================================================================

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 luglio 1991, n. 202 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Le modificazioni apportate all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, relative alla sostituzione dell'articolo 21 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge; l'imposta relativa alle operazioni contabilizzate dal soggetto emittente nel mese di luglio 1991, deve essere versata unitamente a quella relativa alle operazioni contabilizzate nel mese di agosto 1991. Le predette modificazioni si applicano alle operazioni eseguite a partire dal 1 giugno 1992 se le carte di credito sono state rilasciate o rinnovate dal 13 maggio 1991 sino alla data di entrata in vigore della presente legge e i soggetti emittenti devono versare l'imposta annuale entro il giorno 20 del mese di agosto 1991".