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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1991, n. 83

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 (in G.U. 15/05/1991, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  16-5-1991
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Art. 8

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1. Le violazioni indicate nell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, commesse fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere definite con il pagamento, per ciascuno dei periodi d'imposta cui si riferiscono, della somma di lire un milione, che deve essere versata contestualmente alla presentazione di apposita istanza entro il 31 luglio 1991, ovvero entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di garanzia, nel caso in cui questo non sia ancora pervenuto. È data facoltà all'interessato di presentare apposita istanza per la rateizzazione dell'importo dovuto che dovrà essere versato in quattro rate di uguale importo scadenti nei mesi di luglio ed ottobre degli anni 1991 e 1992; la rateizzazione può essere richiesta se l'importo complessivo supera tre milioni di lire e sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 12 per cento. L'istanza deve essere presentata da chiunque vi abbia interesse, nei predetti termini, all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto competente in ragione del domicilio fiscale alla data di presentazione della stessa. L'istanza deve essere redatta in duplice esemplare in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 maggio 1991; con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di trasmissione all'ufficio delle imposte dirette di uno degli esemplari. Le disposizioni di cui sopra non si applicano allorché le predette violazioni siano altresì previste come reato da disposizioni diverse da quelle di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 3, comma 5, del decreto- legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
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2. Le sanzioni amministrative previste nell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e nell'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti di imposta che hanno provveduto entro il 31 dicembre 1990 al pagamento delle imposte o delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle dichiarazioni o liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Su istanza degli interessati gli uffici delle imposte provvedono allo sgravio delle soprattasse iscritte a ruolo non ancora pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto o al rimborso di quelle pagate a partire dalla data medesima. Se le imposte e le ritenute non versate sono state iscritte in ruoli emessi entro il 31 dicembre 1990, la soprattassa non è dovuta limitatamente alle rate non ancora scadute alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le imposte e le ritenute non versate iscritte a ruolo siano state pagate o vengano pagate alle relative scadenze del ruolo.
3. Il versamento delle somme dovute ai sensi del comma 1 deve essere eseguito a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, secondo modalità stabilite con il decreto previsto dal medesimo comma. In caso di mancato o insufficiente versamento l'Ufficio provvede alla riscossione delle somme non versate applicando gli interessi in ragione del 10 per cento annuo e la soprattassa di cui al primo comma dell'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
4. I giudizi pendenti dinanzi alle commissioni tributarie relativi alle violazioni previste nel presente articolo, sono sospesi. Gli uffici devono trasmettere alle commissioni tributarie, entro il semestre successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, un elenco cumulativo contenente l'indicazione delle parti e dell'oggetto della controversia quali risultano dalla copia del ricorso. Le commissioni, esaminati gli atti, dichiarano l'estinzione del giudizio.
5. Nello stato di previsione dell'entrata è istituito un apposito capitolo cui affluiscono le riscossioni di cui al presente articolo.
Sullo stesso capitolo affluiscono le riscossioni degli interessi e soprattasse per omesso, insufficiente e ritardato pagamento.
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6. I procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 1, ultimo comma, 2, commi primo, numeri 2) e 3), e secondo, del decreto- legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, nonché all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono sospesi fino alla data del 31 luglio 1991 o al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'avviso di garanzia; in caso di rateizzazione sono ulteriormente sospesi, su documentata istanza dell'interessato fino alla scadenza del termine per il versamento rateale
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