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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1991, n. 83

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 (in G.U. 15/05/1991, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  17-3-1991 al: 15-5-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una modifica delle disposizioni penali del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, attesa l'improcrastinabilità di un immediato intervento di razionalizzazione e armonizzazione del sistema penale tributario in particolare per ciò che attiene alle più lievi fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione di lavoro degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per le quali appare esorbitante il ricorso alla sanzione penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Il quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dai seguenti:
"Nei casi previsti nei numeri 1) e 2) del secondo comma, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a trecento milioni di lire e allo 0,50 per cento dell'ammontare complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a 750 milioni di lire, si applica la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni. In tali casi non è ammessa l'oblazione di cui all'articolo 162- bis del codice penale anche a seguito dell'applicazione dell'articolo 69 del medesimo codice.
Nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma, ed in quello previsto nel quarto comma, non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nell'ultimo comma del presente
b) i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nelle relative dichiarazioni e sia versata l'imposta globalmente dovuta;
c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;
d) le annotazioni, effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo d'imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.".