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DECRETO-LEGGE 16 marzo 1991, n. 83

Modifiche al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, in materia di repressione delle violazioni tributarie e disposizioni per definire le relative pendenze.

note: Entrata in vigore del decreto: 17/3/1991.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 15 maggio 1991, n. 154 (in G.U. 15/05/1991, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1999)
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Testo in vigore dal:  16-5-1991
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere ad una modifica delle disposizioni penali del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, attesa l'improcrastinabilità di un immediato intervento di razionalizzazione e armonizzazione del sistema penale tributario in particolare per ciò che attiene alle più lievi fattispecie criminose, anche in funzione di una riduzione di lavoro degli uffici giudiziari rispetto a fattispecie per le quali appare esorbitante il ricorso alla sanzione penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 marzo 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri di grazia e giustizia e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((1. L'articolo 1 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, è sostituito dal seguente:
'Art. 1. - 1. Chi omette di presentare una delle dichiarazioni che è obbligato a presentare ai fini delle imposte sui redditi o ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è punito, se l'ammontare dei redditi fondiari, corrispettivi, ricavi, compensi o altri proventi non dichiarati è superiore a cento milioni di lire, con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni; se l'ammontare predetto è superiore a cinquanta milioni ma non a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire cinque milioni. Ai fini del presente comma non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine prescritto o presentata ad un ufficio incompetente o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.
2. È punito con la pena dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire dieci milioni a lire venti milioni chiunque:
a) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi o annota i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non annotati nelle scritture del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata, al netto di quelli imputati ai redditi di immobili o di capitale di cui alla lettera c) o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;
b) avendo effettuato cessioni di beni o prestazioni di servizi, ne omette la fatturazione o l'annotazione nelle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero indica nelle fatture o nelle annotazioni i relativi corrispettivi in misura inferiore a quella reale, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati nelle scritture contabili del relativo periodo di imposta è superiore a centocinquanta milioni di lire e allo 0,25 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o, comunque, è superiore a cinquecento milioni di lire;
c) nella dichiarazione annuale indica redditi fondiari o di capitale o altri redditi, in relazione ai quali non era obbligato ad annotazioni in scritture contabili, per un ammontare complessivo inferiore a quello effettivo di oltre cento milioni di lire; se l'ammontare dei redditi indicati è inferiore a quello effettivo di oltre un quarto di quest'ultimo e di oltre cinquanta milioni di lire, ma non di cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni. Per i terreni ed i fabbricati si considera effettivo il reddito determinato ai fini delle imposte sui redditi. Si tiene conto dei redditi fondiari o di capitale anche se concorrono a formare il reddito di impresa, purché non derivanti da cessioni di beni o prestazioni di servizi.
3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2, se l'ammontare dei corrispettivi non fatturati o non annotati è superiore a cinquanta milioni di lire e al 2 per cento dell'ammontare complessivo dei corrispettivi risultante dall'ultima dichiarazione presentata o comunque è superiore a cento milioni di lire, si applica la pena dell'arresto fino a due anni o dell'ammenda fino a lire quattro milioni.
4. Nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e in quelli previsti nel comma 3 non si considerano omesse le annotazioni e le fatturazioni di corrispettivi, purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) le annotazioni siano state effettuate in taluna delle scritture contabili indicate nel comma 6 o i dati delle operazioni risultino da documenti la cui emissione e conservazione è obbligatoria a norma di legge, e i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino altresì compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta. Le annotazioni devono essere effettuate o i documenti devono essere emessi prima che la violazione sia stata constatata e che siano iniziate ispezioni o verifiche;
b) fuori dai casi di cui alla lettera a) del presente comma, i corrispettivi non annotati o non fatturati risultino compresi nella relativa dichiarazione annuale e sia versata l'imposta globalmente dovuta sempre che la violazione non sia stata constatata e che non siano iniziate ispezioni o verifiche;
c) si tratti di operazioni che non danno luogo all'applicazione delle relative imposte;
d) le annotazioni effettuate in violazione dei criteri di cui al comma 1 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42, risultino dalle scritture contabili obbligatorie del periodo di imposta precedente o successivo a quello di competenza e derivino dall'adozione di metodi costanti di impostazione contabile, essendosi tenuto conto dei relativi corrispettivi nella dichiarazione del periodo in cui l'annotazione è stata eseguita.
5. Ai fini delle contravvenzioni di omessa o di infedele dichiarazione non si tiene conto dei redditi non dichiarati qualora si tratti di somme costituenti reddito di lavoro dipendente o redditi assimilati purché assoggettate a ritenuta alla fonte e purché il reddito complessivo sia costituito per almeno due terzi da redditi di lavoro dipendente o assimilati.
6. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire quattro milioni chi, essendovi obbligato, non tiene o non conserva per il periodo stabilito dal secondo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 10-quinquies del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, taluna delle seguenti scritture contabili: libro giornale; libro degli inventari; registro delle fatture; registro dei corrispettivi; registro degli acquisti. Si considerano non tenute le scritture contabili non bollate e non vidimate per almeno due anni consecutivi, nonché quelle inattendibili nel loro complesso a causa di irregolarità gravi, numerose e ripetute. È punita con l'ammenda da lire duecentomila a un milione la irregolare tenuta delle scritture contabili quando la bollatura iniziale non è stata apposta prima dell'uso ovvero la vidimazione annuale non è stata effettuata, anche se il libro è composto di più fascicoli progressivamente numerati, entro la fine del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun anno dalla data di inizio dell'uso ovvero, per l'inventario, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o, per i soggetti che vi siano tenuti, entro due mesi dal termine per l'approvazione del bilancio o rendicontò))
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