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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 1990, n. 310

Disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

note: Entrata in vigore del decreto: 2/11/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1990, n. 403 (in G.U. 29/12/1990, n.302).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/09/1994)
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Testo in vigore dal:  30-12-1990
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Art. 5

Disposizioni sui mutui degli enti locali
((0.1. Per l'anno 1991 l'ammontare dei mutui concedibili dalla Cassa depositi e prestiti a favore di province, comuni, comunità montane e loro consorzi non potrà essere inferiore a 8.000 miliardi di lire.
0.2. La Cassa depositi e prestiti nella concessione dei mutui darà priorità ai comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti))
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1. Le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, sono soppresse.
2. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono integralmente quelle di cui al decreto-legge 1° ottobre 1990, n. 269.
((2-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, è applicabile ai mutui concessi o stipulati nell'esercizio 1991 per le quote 1989 non utilizzate))
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