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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  1-1-1992
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Art. 9

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1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, può essere stabilito l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina, sul petrolio diverso da quello lampante nonché sul prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", sugli oli da gas da usare come combustibile sugli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui rispettivamente alle lettere E), punto 1), F), punto 1), e H), punti 1 b) 1-c) e d), della tabella B allegata al regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, come sostituita dalla tabella allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni. Gli aumenti o le riduzioni sono disposti fino all'importo della variazione dei prezzi internazionali che può determinare una corrispondente modifica dei prezzi al consumo dei suddetti prodotti, in applicazione dei criteri di determinazione dei prezzi dei prodotti petroliferi adottati con il provvedimento del CIP n. 20 del 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1° agosto 1991. Per il "Jet Fuel JP/4" gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente al rapporto di tassazione rispetto all'aliquota normale; per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi gli aumenti o le riduzioni sono disposti in misura corrispondente alla variazione di aliquota apportata agli oli da gas e tenendo conto della quantità di essi mediamente contenuta nei predetti oli combustibili. I decreti di riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine possono essere adottati nei limiti di copertura consentiti dalle maggiori entrate già acquisite, rinvenienti da precedenti decreti di aumento dell'imposizione emanati ai sensi del presente comma. I decreti devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed hanno effetto dalla data della loro pubblicazione
))
((8))
2. Sono abrogate le disposizioni della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e della legge 4 marzo 1989, n. 76.
3. Le lettere G), H) e M) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni (a) , sono sostituite dalle seguenti:


"G) Oli da gas e oli combustibili speciali:
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerca di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1) 2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1) 3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 100 (2)
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700 C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1);
H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:
1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:
aliquote per cento kg:
a) densi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 b) semifluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.644 c) fluidi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.272 d) fluidissimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.446 e) densi con tenore di zolfo inferiore
all'uno per cento 2.000 2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purché la potenza installata non sia inferiore a kW 1:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dall'Amministrazione finanziaria:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.000 8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 9) le terre da filtro residuate dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini dell'imposta di fabbricazione, agli oli combustibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi;
M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:
1) impiegati nella preparazione di "fanghi" per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi:
aliquota per cento kg . . . . . . . . . . . . . . . . 5.500 (1). _______
(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 4.620 per ettolitro.
(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.


4. L'aumento dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine di lire 5 al kg disposto, limitatamente agli oli combustibili densi con tenore di zolfo superiore all'uno per cento, dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto-legge 13 giugno 1989, n. 228, convertito dalla legge 28 luglio 1989, n. 277, è soppresso.
5. Il termine previsto dall'articolo 35, comma 1- bis, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, relativo alla applicazione delle disposizioni dell'articolo 1- ter del decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 1981, n. 61, concernenti l'impiego dell'alcole etilitico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione, è prorogato fino al 31 dicembre 1992.