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DECRETO-LEGGE 13 gennaio 1981, n. 8

Diminuzioni della imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 marzo 1981, n. 61 (in G.U. 14/03/1981, n.73).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/1984)
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Testo in vigore dal:  28-2-1984
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Art. 1-ter


L'alcole etilico denaturato da usare in esenzione dall'imposta di fabbricazione e dai diritti erariali normali in miscela con la benzina in prove sperimentali come carburante per autotrazione non è soggetto al trattamento fiscale previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.
L'agevolazione di cui al comma precedente è limitata ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed è subordinata alle condizioni, modalità e tipo di sostanze denaturanti da stabilirsi dal Ministero delle finanze. (3)
((4))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 12 maggio 1982, n. 231 ha disposto (con l'art. 2) che il termine previsto dal secondo comma del presente articolo è fissato al 13 marzo 1984.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 27 febbraio 1984, n. 15 convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 85 ha disposto (con l'art. 2) che "L'agevolazione prevista dall'articolo 1-ter aggiunto al decreto-legge 13 gennaio 1981, n. 8, con la legge di conversione 12 marzo 1981, n. 61, così come estesa dallo articolo 2, secondo comma, della legge 12 maggio 1982, n. 231, e scadente il 13 marzo 1984 ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della medesima legge, è prorogata al 13 marzo 1986."