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DECRETO-LEGGE 27 aprile 1990, n. 90

Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonchè altre disposizioni urgenti.

note: Entrata in vigore del decreto: 1/5/1990.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 giugno 1990, n. 165 (in G.U. 28/06/1990, n.149).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  1-3-1994
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonché altre disposizioni urgenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1990;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 1, lettera b), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati;";
b) nel comma 1, lettera c), dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;";
c) il comma 4 dell'articolo 14 è sostituito dal seguente: "4. Ai soli fini della applicazione dell'imposta, l'ammontare del credito di imposta è computato in aumento del reddito complessivo.";
d) nell'articolo 25 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
"4- bis. Il reddito dominicale delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura, in mancanza della corrispondente qualità nel quadro di qualificazione catastale, è determinato mediante l'applicazione della tariffa d'estimo più alta in vigore nella provincia.";
e) il comma 4 dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:
"4. Per la determinazione del reddito agrario delle superfici adibite alle colture prodotte in serra o alla funghicoltura si applica la disposizione del comma 4- bis dell'articolo 25.";
f) nel comma 1 dell'articolo 39, la lettera a) è sostituita dalla seguente: " a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;";
g) all'articolo 50, nel primo periodo del comma 2, dopo le parole: "Per i beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione" sono aggiunte le seguenti: "esclusi gli immobili"; i periodi quarto e quinto dello stesso comma sono sostituiti dai seguenti: "Per gli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o professione posseduti a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ovvero utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria è ammesso in deduzione un importo pari alla rendita catastale. I canoni di locazione finanziaria di beni mobili sono deducibili nel periodo di imposta in cui maturano";
h) nel secondo periodo del comma 3 dell'articolo 50 le parole "o del canone di locazione, anche finanziaria," sono sostituite dalle seguenti: "anche se utilizzati in base a contratto di locazione finanziaria, ovvero una somma pari al 50 per cento del canone di locazione,";
i) nel comma 3 dell'articolo 67, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "La misura stessa può essere elevata fino a due volte, per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione per la prima volta e nei due successivi, a condizione che l'eccedenza, se nei rispettivi bilanci non sia stata imputata all'ammortamento dei beni, sia stata accantonata in apposito fondo del passivo che agli effetti fiscali costituisce parte integrante del fondo ammortamenti; nella ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Con decreto del Ministro delle finanze, la indicata misura massima può essere variata, in aumento o in diminuzione, nei limiti di un quarto, in relazione al periodo di utilizzabilità dei beni in particolari processi produttivi.";
l) nel comma 8 dell'articolo 67 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con lo stesso decreto previsto dal comma 3, il Ministro delle finanze provvede ad aumentare o diminuire, nel limite della metà, la predetta durata minima dei contratti ai fini della deducibilità dei canoni, qualora venga rispettivamente diminuita o aumentata la misura massima dell'ammortamento di cui al secondo periodo del medesimo comma 3.".
l-bis) nel comma 5 dell'articolo 76, le parole: "che controllano direttamente o indirettamente l'impresa o che sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa" sono sostituite dalle seguenti: "che - direttamente od indirettamente - controllano l'impresa o ne sono controllate";
l-ter) nell'articolo 53, comma 2, e nell'articolo 54, comma 1, lettera d), le parole: "o assegnati ai soci" sono sostituite dalle seguenti: "assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa".
2. Il comma 1 dell'articolo 11- bis del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, è sostituito dal seguente:
"1. In caso di mancata corrispondenza tra le colture effettivamente praticate e quelle risultanti dal catasto a partire dal periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nei commi 1 e 2 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fino al periodo anteriore a quello nel corso del quale le variazioni di coltura sono allibrate in catasto, il reddito dominicale e agrario dei terreni è determinato applicando la tariffa d'estimo media attribuibile alla qualità di coltura praticata nonché le deduzioni fuori tariffa. La tariffa media è costituita dal rapporto tra la somma delle tariffe imputate alle diverse classi in cui è suddivisa la qualità di coltura ed il numero delle classi stesse. Per le qualità di coltura non censite nello stesso comune o sezione censuaria si applicano le tariffe medie e le deduzioni fuori tariffa attribuite a terreni con le stesse qualità di coltura ubicati nel comune o sezione censuaria viciniore nell'ambito della stessa provincia. Qualora la coltura praticata non trovi riscontro nel quadro di qualificazione della provincia si applica la tariffa media della coltura del comune o sezione censuaria in cui i redditi sono comparabili per ammontare.".
3. Alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta da cui hanno effetto i fatti indicati nel comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere allegata una copia della denuncia delle variazioni della qualità di coltura. In caso di mancata allegazione della denuncia delle variazioni si applica la sanzione prevista dal secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Le variazioni in aumento delle qualità di coltura dei terreni verificatesi nei periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1988, possono essere denunciate ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza applicazione di sanzioni, né recupero delle maggiori imposte.
4. I termini per la denuncia delle variazioni della qualità di coltura di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 27 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, da presentarsi negli anni 1989 e 1990, sono differiti al 31 maggio 1990.
5. Le costruzioni o porzioni di costruzioni attualmente iscritte al nuovo catasto terreni come rurali, destinate invece ad abitazioni di persone e quindi ad uso diverso da quello indicato nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 39 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, devono essere iscritte al catasto edilizio urbano entro il 31 dicembre 1993. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, saranno emanate le norme per l'attuazione della disciplina dettata dalla lettera f) del comma 1 e per le procedure di iscrizione al catasto.
((14))
6. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 26 GIUGNO 1990, N. 165.
7. Al fine di accelerare il completamento delle procedure di aggiornamento del catasto, l'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a stipulare convenzioni con i consigli nazionali degli ordini e dei collegi professionali degli ingegneri, architetti, dottori agronomi, periti agrari e agrotecnici, geometri e periti edili, per l'esecuzione delle variazioni nello stato dei fabbricati iscritti nel catasto edilizio urbano e ad affidare a trattativa privata in appalto a consorzi e ditte specializzate anche in deroga agli articoli da 3 a 9 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, nonché alle relative disposizioni regolamentari di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, la definizione delle volture costituenti arretrato del catasto dei terreni e del catasto edilizio urbano. La spesa complessiva per tali lavori non può comunque essere superiore a 90 miliardi di lire da ripartire in lire 30 miliardi annui per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992. All'onere derivante dalla attuazione delle disposizioni recate dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento "Aggiornamento del catasto anche ai fini informativi dei comuni". Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 1994, n. 133 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che il termine di cui al comma 5, primo periodo, del presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 1995.