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DECRETO-LEGGE 30 maggio 1988, n. 173

Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988.

note: Entrata in vigore del decreto: 31-05-1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1988, n. 291 (in G.U. 27/07/1988, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/10/1990)
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Testo in vigore dal:  27-7-1988
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Art. 6

Modifiche della misura del versamento di acconto
1. La misura del versamento di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dalla legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, è elevata per gli anni 1988, 1989 e 1990 al 95 per cento. È altresì elevata al 95 per cento la misura del versamento di acconto dell'imposta locale sui redditi, prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, della legge 23 febbraio 1978, n. 38, da effettuarsi per i medesimi anni da parte dei contribuenti diversi dalle società e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche.
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1-bis. All'articolo 4, comma 3- ter, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, dopo le parole: 'All'articolo 17, comma 1, del suddetto testo unicò sono aggiunte le seguenti: 'con effetto dal 17 luglio 1986,'
))