DECRETO-LEGGE 14 marzo 1988, n. 70

Norme in materia tributaria nonche' per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani.

note: Entrata in vigore del decreto: 14/3/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154 (in G.U. 14/05/1988, n.112).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/06/2019)
Testo in vigore dal: 27-7-1988
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4. 
  1. Al testo unico delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con  il
decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,  n.  917,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 dell'articolo 49 e' aggiunta la seguente lettera: "
f)  i  redditi  derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei   protesti
esercitata dai segretari comunali ai  sensi  della  legge  12  giugno
1973, n. 349."; 
    b) al comma 8 dell'articolo 50 e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "I redditi indicati alla lettera f) dello stesso comma  sono
costituiti  dall'ammontare  dei  compensi  in  denaro  o  in   natura
percepiti nel periodo di imposta, ridotto del 15 per cento  a  titolo
di deduzione forfetaria delle spese.". 
  2. Al secondo comma dell'articolo  5  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente   periodo:   "Non   si   considerano   altresi'   effettuate
nell'esercizio di  arti  e  professioni  le  prestazioni  di  servizi
derivanti  dall'attivita'  di  levata  dei  protesti  esercitata  dai
segretari comunali ai sensi della legge 12 giugno 1973, n. 349.". 
  3. Le disposizioni di cui ai precedenti  commi  hanno  effetto,  ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto, dal 1°  gennaio  1973,  e,  ai
fini delle imposte sui  redditi,  dal  periodo  di  imposta  iniziato
successivamente al 31 dicembre 1987. Si  applica  l'articolo  36  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1988, n. 42. 
  3-bis. All'articolo 16, comma 1, lettera a), del testo unico  delle
imposte sui redditi,  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole:  'lettere  a)  e  g)'
sono sostituite dalle seguenti: 'lettere a), d) e g)'. 
  3-ter. All'articolo 17, comma 1, del  suddetto  testo  unico  ((con
effetto dal 17 luglio 1986,)) , le parole  da:  'Per  la  indennita''
fino a: 'versato al Fondo predetto' sono sostituite  dalle  seguenti:
'L'ammontare netto delle indennita' equipollenti  al  trattamento  di
fine rapporto, comunque denominate, alla  cui  formazione  concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori  dipendenti  e
assimilati, e' computato previa detrazione di  una  somma  pari  alla
percentuale di tali indennita' corrispondente al rapporto, alla  data
del collocamento a riposo o alla data in cui e' maturato  il  diritto
alla percezione, fra l'aliquota del contributo previdenziale posto  a
carico  dei  lavoratori  dipendenti   e   assimilati   e   l'aliquota
complessiva del contributo stesso versato all'ente, cassa o fondo  di
previdenza'. 
  3-quater. All'articolo 17, comma 2, del suddetto testo  unico,  con
effetto dal 17 luglio 1986, dopo le parole: 'agli effetti  del  comma
1', sono aggiunte  le  seguenti:  'L'ammontare  netto  e'  costituito
dall'importo  dell'indennita'  che  eccede  quello  complessivo   dei
contributi versati dal lavoratore sempreche' l'importo dei contributi
a carico del lavoratore non ecceda il 4 per cento dell'importo  annuo
in denaro o in natura, al netto dei contributi obbligatori dovuti per
legge, percepito in dipendenza del rapporto di lavoro e negli statuti
dei fondi o casse di previdenza tenuti  alla  prestazione  non  siano
previste  clausole  che  consentano  l'erogazione  di   anticipazioni
periodiche sull'indennita' spettante'.