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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 1987, n. 553

Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2009)
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vigente al 04/05/2024
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Testo in vigore dal:  13-10-2009
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale sono state stabilite le modalità di recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati;

Viste

le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di studio istituita con decreto del Ministro dei trasporti 29 luglio 1983; Decreta:

Art. 1

Classificazione delle autoambulanze
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
3.
((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2009, N. 137))
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