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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 1987, n. 553

Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2009)
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Testo in vigore dal:  2-2-1988 al: 12-10-2009
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IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, nonché le successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la quale sono state stabilite le modalità di recepimento delle direttive della Comunità economica europea relative all'omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi;
Considerata l'esigenza di disciplinare l'ammissione alla circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati;

Viste

le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione di studio istituita con decreto del Ministro dei trasporti 29 luglio 1983; Decreta:

Art. 1

Classificazione delle autoambulanze
1. Il presente decreto si applica agli autoveicoli destinati al trasporto di infermi o infortunati, denominati autoambulanze. Essi rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art. 26, lettera f), del testo unico citato nelle premesse quali autoveicoli per trasporti specifici destinati al trasporto di persone in particolari condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo.
2. In relazione alla funzione da assolvere, vengono definiti i seguenti due tipi di autoambulanze:
tipo A: con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso", attrezzate per il trasporto di infermi o infortunati e per il servizio di pronto soccorso, dotate di specifiche attrezzature di assistenza;
tipo B: con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto", attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o infortunati, con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza.
3. Ai sensi dell'art. 57 del citato testo unico, le autoambulanze definite nel presente articolo sono da considerarsi destinate ad uso privato se in proprietà o in usufrutto di unità sanitarie locali, ospedali, cliniche, associazioni di pubblica assistenza o volontaristiche riconosciute dallo Stato, imprese o altre collettività, che a ciò siano obbligate, per le loro necessità, ovvero se da tali soggetti siano acquistate con patto di riservato dominio o prese in locazione con facoltà di compera; sono invece da considerarsi destinate ad uso privato per noleggio con conducente negli altri casi.



AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo della lettera f) dell'art. 26 del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. n. 393/1959 e modificato con leggi 10 febbraio 1982, n. 38 e 14 febbraio 1987, n. 37 è il seguente: "Gli autoveicoli, consistenti in veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, si dividono in:
(Omissis)
f) autoveicoli per uso speciale o per trasporti specifici: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature. Sono autoveicoli per uso speciale quelli destinati prevalentemente al trasporto proprio e distinti dalla speciale attrezzatura di cui sono muniti; sono autoveicoli per trasporti specifici quelli destinati al trasporto di persone in particolari condizioni o di determinate cose e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale scopo".
- Si trascrive il n. 1 dell'art. 57 del medesimo testo unico:
"Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi possono essere destinati ai seguenti usi:
1) Uso privato:
a) per trasporto di persone;
b) per trasporto di persone con autovetture o motoveicoli da locare senza conducente;
c) per trasporto di persone con autoveicoli o motocarrozzette da noleggiare con conducente".