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MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 17 dicembre 1987, n. 553

Normativa tecnica e amministrativa relativa alle autoambulanze.

note: Entrata in vigore del decreto: 02/02/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/09/2009)
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vigente al 04/05/2024
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Testo in vigore dal: 13-10-2009
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                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 
  Visto  il  testo  unico  delle   norme   sulla   disciplina   della
circolazione stradale approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  15  giugno  1959,   n.   393,   nonche'   le   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il regolamento per l'esecuzione  del  suddetto  testo  unico,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959,
n. 420, nonche' le successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 942, con la  quale  sono  state
stabilite le modalita' di recepimento delle direttive della Comunita'
economica europea relative all'omologazione dei veicoli  a  motore  e
loro rimorchi; 
  Considerata   l'esigenza   di   disciplinare   l'ammissione    alla
circolazione degli autoveicoli destinati al trasporto  di  infermi  o
infortunati; 
  Viste le risultanze dei lavori svolti dall'apposita commissione  di
studio istituita con decreto del Ministro  dei  trasporti  29  luglio
1983; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
                 Classificazione delle autoambulanze 
 
  1. Il presente decreto si applica  agli  autoveicoli  destinati  al
trasporto di infermi o infortunati,  denominati  autoambulanze.  Essi
rientrano nella categoria dei veicoli definiti all'art.  26,  lettera
f), del testo unico  citato  nelle  premesse  quali  autoveicoli  per
trasporti specifici destinati al trasporto di persone in  particolari
condizioni e distinti da una particolare attrezzatura relativa a tale
scopo. 
  2. In relazione alla funzione  da  assolvere,  vengono  definiti  i
seguenti due tipi di autoambulanze: 
   tipo A: con  carrozzeria  definita  "autoambulanza  di  soccorso",
attrezzate per il  trasporto  di  infermi  o  infortunati  e  per  il
servizio di pronto soccorso, dotate  di  specifiche  attrezzature  di
assistenza; 
   tipo B: con carrozzeria  definita  "autoambulanza  di  trasporto",
attrezzate essenzialmente per il trasporto di infermi o  infortunati,
con eventuale dotazione di semplici attrezzature di assistenza. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL DECRETO 1 SETTEMBRE 2009, N. 137)).