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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal:  11-8-1986
aggiornamenti all'articolo

Art. 7

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1. È istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attività.
2. È istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sarà raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformità con la normativa comunitaria.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalità di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilità del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino
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