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DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282

Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 agosto 1986, n. 462 (in G.U. 11/08/1986, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/03/2021)
Testo in vigore dal:  21-6-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanità, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Dopo l'articolo 445 del codice penale è inserito il seguente:
"Art, 446. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 è obbligatoria".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale è inserito il seguente:
"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresì la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale".