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DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1986, n. 2

Disposizioni urgenti per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per il differimento di taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno. Disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 07 marzo 1986, n. 60 (in G.U. 08/03/1986, n.56).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/03/1986)
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Testo in vigore dal:  7-1-1986

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e per differire taluni termini in materia tributaria e di interventi straordinari nel Mezzogiorno, nonché disposizioni in tema di monopoli di Stato e di imposta di registro;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 dicembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. Le gestioni delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonché delle tesorerie comunali e provinciali, i cui titolari non hanno notificato entro il 30 novembre 1985 atto di rinuncia, continuano ad effettuare fino al 31 dicembre 1986 il servizio della riscossione alle medesime condizioni previste dal decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681. La rinuncia ha effetto per tutte le gestioni di esattorie conferite all'esattore rinunciante.
2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1986 continuano ad avere efficacia le patenti di nomina degli esattori, collettori, ufficiali esattoriali e messi notificatori e si applicano, salvo quanto stabilito dal comma successivo, le disposizioni del predetto decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 1983, n. 681, ivi comprese quelle relative alla convenzione concernente la concessione del servizio della meccanizzazione dei ruoli richiamata nell'articolo 3 dello stesso decreto, intendendosi il riferimento agli anni 1983 e 1984 posticipato rispettivamente agli anni 1985 e 1986.
3. In nessun caso l'ammontare complessivo per ciascuna esattoria degli aggi percepiti nell'anno 1986 sui ruoli posti in riscossione nello stesso anno 1986 e sui versamenti diretti riscossi sempre nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1986 ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, può eccedere l'ammontare complessivo, maggiorato del 6 per cento, degli aggi percepiti sui ruoli posti in riscossione nell'anno 1985 e degli aggi sui versamenti diretti percepiti nello stesso anno nonché dell'integrazione o dell'indennità annuale spettante per l'anno 1985. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per il computo delle somme dovute dall'esattoria e per il loro riversamento.
4. La disposizione di cui al precedente comma non trova applicazione nei confronti delle esattorie site nei comuni nei quali opera la sospensione dei pagamenti delle imposte dirette di cui agli articoli 13-quater e 13-quinquies del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211.
5. Fino al 31 dicembre 1986 le disposizioni dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, continuano ad applicarsi, anche in deroga al disposto dell'ultimo comma, lettera c), dello stesso articolo, alle gestioni esattoriali che già ne avevano diritto, conferite a società con capitale interamente pubblico la cui costituzione è prevista per legge. Ai fini del calcolo della indennità annuale alternativa alla integrazione d'aggio la maggiore somma di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 3 del decreto del presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, deve intendersi riferita al costo del personale effettivamente in servizio al 30 settembre 1983.
6. Alla Società esattorie vacanti sono conferite le esattorie comunque vacanti dal 1 gennaio 1986 e per le quali non è effettuato il collocamento nei modi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858.
7. Fino al 31 dicembre 1986 restano salve le disposizioni emanate dalla Regione siciliana con la legge regionale 21 agosto 1984, n. 55, avente ad oggetto: "Nuove norme per la gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia"; tuttavia la disposizione recata dal comma 3 si applica anche alla gestione del servizio di riscossione delle imposte dirette in Sicilia.
8. Le disposizioni del comma 1 non si applicano qualora risulti che a carico dell'esattore o del ricevitore provinciale o degli amministratori delle società che gestiscono esattorie o ricevitorie sussistono procedimenti o provvedimenti di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o procedimenti penali per i delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale contestati con ordine o mandato di comparizione o di cattura. Le competenti prefetture devono comunicare al Ministero delle finanze la sussistenza o meno dei suddetti procedimenti o provvedimenti; l'autorità giudiziaria che ha emesso ordine o mandato di comparizione o di cattura per i predetti delitti è tenuta a dare analoga comunicazione alla prefettura e al Ministero delle finanze.
Alle gestioni esattoriali cessate dal servizio si applicano le disposizioni di cui al comma 6; in tal caso l'aggio non può essere superiore a quello spettante al precedente titolare.
9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle gestioni delle tesorerie comunali della regione Trentino-Alto Adige.