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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 954

Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1983)
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Testo in vigore dal:  1-1-1978

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Ritenuta la necessità di emanare, ai sensi dell'art. 17, secondo comma, della citata legge 9 ottobre 1971, n. 825, norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858;
Udito il parere della commissione parlamentare istituita a norma del richiamato art. 17 della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1


L'esattore ha diritto ad una integrazione d'aggio, a carico del bilancio dello Stato, qualora in ciascuno degli anni 1978 e seguenti percepisca un ammontare complessivo di aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata sul medesimo triennio 1974-76.
Per l'anno 1983 la percentuale di aumento dell'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale sarà quella applicata per l'anno 1982.
L'ammontare complessivo d'aggio, da prendere in raffronto ai sensi del primo comma, è costituito dall'ammontare degli aggi tariffati su tutti i ruoli posti in riscossione nel corso dei relativi anni e di quelli spettanti sui versamenti diretti effettuati dai contribuenti negli stessi anni.
L'integrazione è calcolata in base alla differenza tra l'ammontare dell'aggio medio annuo del triennio 1974-76 aumentato dalla percentuale di cui al primo comma del presente articolo e l'effettivo ammontare dell'aggio tariffato sui ruoli e di quello spettante sui versamenti diretti nell'anno per il quale l'integrazione è chiesta.
Se la predetta differenza non eccede la somma di lire 50 milioni, l'integrazione è dovuta in misura pari alla differenza stessa; se la predetta differenza eccede la somma di lire 50 milioni, l'integrazione è dovuta nella misura:
del 100 per cento dei primi 50 milioni;
dell'80 per cento della somma eccedente i 50 milioni fino a 100 milioni;
del 60 per cento della somma eccedente i 100 milioni fino a 150 milioni;
del 40 per cento della somma eccedente i 150 milioni fino a 200 milioni.
L'integrazione d'aggio di cui al presente articolo non spetta per le esattorie che nell'anno 1978 percepiscano un'entrata d'aggio per versamenti diretti superiore a 250 milioni di lire.
Agli effetti dell'integrazione d'aggio sul biennio 1980-81 gli importi indicati nei due commi precedenti sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1980. Agli effetti dell'integrazione d'aggio nel biennio 1982-83 gli importi medesimi sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1982.