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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1977, n. 954

Disposizioni integrative e correttive al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 603, concernente modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/10/1983)
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Testo in vigore dal:  17-12-1983
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Art. 3



In alternativa all'integrazione d'aggio prevista nello art. 1 del presente decreto l'esattore può richiedere la corresponsione di una indennità annuale in misura pari alla differenza tra la somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti e la maggior somma:
a) del costo del personale effettivamente in servizio, comprensivo delle retribuzioni e delle contribuzioni previdenziali, limitatamente ai dipendenti iscritti da epoca anteriore al 1 gennaio 1976 al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette ed a quelli assunti successivamente, in sostituzione dei predetti che siano cessati dal servizio;
((2))

b) delle spese generali, calcolate forfettariamente nella misura del venti per cento del costo del personale di cui alla precedente lettera a);
c) degli aggi comunque restituiti.
Per le esattorie non gestite da società il costo del personale è aumentato di un importo pari alla retribuzione del dipendente di grado più elevato al netto delle contribuzioni previdenziali; all'esattore titolare di più esattorie tale aumento compete una sola volta.
Nell'applicazione del comma precedente si tiene conto del grado rivestito dal dipendente più elevato in grado alla data del 31 dicembre 1975; la retribuzione è determinata sulla base dei contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede l'esattoria.
All'esattore che non abbia dipendenti iscritti al fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette si applicano le disposizioni del primo comma del presente articolo, sostituendo al costo del personale di cui alla lettera a) un importo pari alla retribuzione massima, al netto delle contribuzioni previdenziali, di un impiegato di prima categoria dipendente da esattoria privata; per la determinazione di tale retribuzione si ha riguardo ai contratti collettivi applicabili nel comune ove ha sede la esattoria.
Nell'ipotesi indicata al comma precedente l'indennità spettante all'esattore non può eccedere il doppio della somma degli aggi tariffati per ruoli e di quelli percepiti sui versamenti diretti
((e comunque non può essere inferiore alla somma di 12 milioni di lire))
.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) alle esattorie gestite da aziende di credito;
b) alle esattorie che nel triennio 1974-1976 hanno percepito un aggio medio annuo per versamenti diretti superiori a trenta milioni di lire;
c) quando l'esattore gestisce altra esattoria, per la quale nel triennio 1974-76 ha percepito, per versamenti diretti, un aggio medio annuo superiore a un miliardo di lire.
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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 18 ottobre 1983, n. 568 convertito con modificazioni dalla L. 9 dicembre 1983, n.681 ha disposto (con l'art. 3) che "Ai fini del calcolo dell'indennità prevista dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per il 1984 la maggior somma di cui alla lettera a) del primo comma del medesimo articolo deve intendersi riferita al costo del personale
effettivamente in servizio al 30 settembre 1983."