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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1985, n. 688

Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11 (in G.U. 31/01/1986, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  14-8-1986
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Art. 1-bis

1. È sospeso il versamento dei contributi scadenti dal 1 luglio 1981 dovuti a tutto l'anno di competenza 1985 dai datori di lavoro agricolo e, per le proprie assicurazioni. dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti con aziende ubicate nelle zone terremotate dalla Campania e della Basilicata.
2.
(( COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 30 GIUGNO 1986, N. 309))

3. Al recupero dei contributi sospesi si provvede senza aggravio di interessi nel quinquennio successivo a partire dal 1 luglio 1986 con le modalità e i termini che saranno fissati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.