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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1985, n. 688

Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11 (in G.U. 31/01/1986, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal: 30-7-1989
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia previdenziale,  di  tesoreria  e  di  servizi
delle ragionerie provinciali dello Stato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 novembre 1985; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro  e
delle finanze; 
 
                                EMANA 
 
il seguente decreto: 
                               Art. 1. 
 
  1. I soggetti che provvedono al pagamento dei  contributi  e  premi
dovuti alle gestioni previdenziali ed  assistenziali  successivamente
al  termine  stabilito  sono  tenuti  al  versamento  di  una   somma
aggiuntiva: 
    a) pari al 25 per cento dei  contributi  e  premi  dovuti  se  il
versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito; 
    b) in una misura variabile tra il 50 per cento ed il 75 per cento
dei contributi e  premi  dovuti  se  il  versamento  avviene  tra  il
trentunesimo  ed  il  sessantesimo  giorno  successivo   al   termine
stabilito; 
    c) in una misura variabile tra il 75 per  cento  ed  il  100  per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene  tra  il
sessantunesimo  ed  il  novantesimo  giorno  successivo  al   termine
stabilito; 
    d) in una misura variabile tra il 100 per cento  ed  il  150  per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene  tra  il
novantunesimo cd il  centottantesimo  giorno  successivo  al  termine
stabilito; 
    e) in una misura variabile tra il 150 per cento  ed  il  200  per
cento dei contributi e premi dovuti se il versamento avviene  tra  il
centottantunesimo ed il  duecentosettantesimo  giorno  successivo  al
termine stabilito. 
  1-bis.  Qualora  il  versamento  dei  contribuiti  e  premi   venga
effettuato oltre il duecentosettantesimo giorno successivo al termine
stabilito, la somma aggiuntiva e' fissata nella misura  pari  al  200
per cento dei contributi e premi dovuti. 
  1-ter. Nel caso di versamento  effettuato  in  misura  inferiore  a
quella dovuta la somma  aggiuntiva  e'  commisurata  all'importo  non
versato. 
  1-quater. Restano ferme  le  ulteriori  sanzioni  amministrative  e
penali. 
  1-quinquies. Gli istituti previdenziali determinano,  con  delibere
da sottoporre  all'approvazione  del  Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, i criteri
per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva. 
  2. La somma aggiuntiva e' ridotta al 30 per cento dei contributi  e
premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato  la
propria situazione debitoria e  vi  provvedano  spontaneamente  entro
sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, qualora entro trenta  giorni  dalla
richiesta degli enti previdenziali i soggetti  stessi  provvedano  al
pagamento dei predetti contributi e premi. 
  2-bis. In caso di omesso o ritardato versamento  dei  contributi  e
premi di cui al comma 1 da parte di enti non  economici  e  di  enti,
fondazioni  e  associazioni  non  aventi  fine  di  lucro,  la  somma
aggiuntiva di cui al precedente comma 1 e' ridotta fino ad  un  tasso
non inferiore a quello degli interessi legali, qualora il  ritardo  o
l'omissione siano connessi alla ritardata erogazione dei contributi o
finanziamenti pubblici previsti per legge o convenzione. 
  3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il  20  luglio  1985  le
disposizioni del comma 1 si applicano qualora i  soggetti,  ai  quali
per detti contributi e premi non siano  state  accordate  rateazioni,
non provvedano ai loro versamento  entro  il  20  febbraio  1986.  Il
versamento dei contributi e premi puo'  essere  effettuato  anche  in
rate mensili in numero non superiore a sei,  delle  quali  la  prima,
entro il 20 febbraio 1986, di ammontare non inferiore al 50 per cento
dei contributi e premi dovuti;  sull'importo  delle  rate  successive
eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione. 
  4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si  applica
ai soggetti che abbiano presentato, entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto , domanda di rateazione per i contributi e premi  di  cui  al
precedente comma  3,  sempreche',  nel  caso  di  accoglimento  della
domanda,  effettuino  puntualmente  il  versamento  sia  delle  quote
mensili di ammortamento che dei contributi correnti e,  nel  caso  di
mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano  al  versamento
dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla  data  di
comunicazione del mancato accoglimento. A decorrere dalla scadenza di
tale termine trovano applicazione le disposizioni previste  al  comma
1. 
  5. Il versamento degli oneri accessori, relativi  ai  contributi  e
premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il  cui  pagamento  non  sia
stato gia' richiesto, e' effettuato entro sessanta giorni dalla  data
della richiesta degli enti previdenziali. 
  6. Le disposizioni dei commi 3 e 5  si  applicano  altresi'  per  i
contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985. 
  7.  E'  elevata  da  5  a  8,50  punti  la  maggiorazione  di   cui
all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29  luglio  1981,  n.
402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537, con effetto dalla data di  pubblicazione  del  relativo  decreto
ministeriale. 
  8. Fino alla prima. scadenza di versamento successiva alla data  di
rilascio dei bollettini da parte degli enti impositori,  le  sanzioni
di cui al precedente comma 1 si  applicano  ai  coltivatori  diretti,
mezzadri e coloni e rispettivi  concedenti,  agli  artigiani  e  agli
esercenti attivita'  commerciali,  che  entro  il  20  febbraio  1986
presentino domanda di iscrizione  negli  appositi  elenchi,  con  una
riduzione del 50 per cento. 
  8-bis. Il termine di cui  al  comma  4  del  presente  articolo  e'
sospeso nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985
erano parte in procedimenti amministrativi o  giudiziari  in  materia
previdenziale e assistenziale. Nei confronti di  tali  soggetti,  gli
istituti  previdenziali   e   assistenziali.   successivamente   alla
definizione della vertenza, fisseranno  il  termine  entro  il  quale
dovranno essere versati i contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985.
Trascorso tale termine, si applica la disposizione di cui al comma  4
del presente articolo. 
  8-ter. Le aziende che si trovino in amministrazione  controllata  o
straordinaria alla data del 31  dicembre  1985  non  incorrono  nelle
sanzioni di cui al comma, 1 del presente articolo per quanto riguarda
debiti  contributivi  consolidati  anteriormente  all'apertura  della
procedura ove provvedano al loro pagamento entro trenta giorni  dalla
data di chiusura della procedura stessa. 
  8-quater. Le camere di commercio e gli enti  presso  i  quali  sono
gestiti  gli  albi,  elenchi  o  registri  delle  imprese   o   delle
professioni, sono  tenuti  a  comunicare  trimestralmente  agli  enti
previdenziali, assicurativi e assistenziali ogni variazione apportata
agli albi, elenchi o registri avanti richiamati. 
  9. ((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 28 LUGLIO 1989, N. 262)). 
  9-bis. I soggetti che ai sensi del decreto-legge 21  gennaio  1984,
n. 4, convertito in legge, con modificazioni, dalla  legge  22  marzo
1984,  n.  30,  hanno  presentato  istanza  di  regolarizzazione  dei
contributi  e  dei  premi  dovuti  alle  gestioni  previdenziali   ed
assistenziali mediante cessione  di  crediti  vantati  nei  confronti
dello Stato e  di  altre  pubbliche  amministrazioni  ritenuti  anche
parzialmente non maturati, sono  ammessi  ai  benefici  previsti  dal
predetto decreto-legge a condizione che i  crediti  ceduti  risultino
maturati in base alla legge alla data del 31 dicembre 1985. 
  10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto  mesi.  Le
rateazioni  superiori  ai   dodici   mesi   vengono   accordate   con
provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni a Ministeri
del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro. 
  11. Per le domande di rateazione presentate entro la  data  del  22
luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in  vigore  alla
predetta data. 
  12. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE DI  CONVERSIONE  31  GENNAIO  1986,
N.11. 
  13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633  e
seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per
il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori,
dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e  di  assistenza,  e'
provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642,  primo  comma,
del codice di procedura civile.