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DECRETO-LEGGE 2 dicembre 1985, n. 688

Misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1986, n. 11 (in G.U. 31/01/1986, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1995)
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Testo in vigore dal:  3-12-1985 al: 30-1-1986
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 1985;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. I soggetti che, a decorrere dai periodi contributivi in scadenza nel mese di entrata in vigore del presente decreto, provvedono al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali nei trenta giorni successivi al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva pari al 25 per cento dei contributi e premi dovuti; la somma aggiuntiva è elevata al 50 per cento nel caso di versamento effettuato tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno, al 75 per cento nel caso di versamento effettuato tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno ed al 100 per cento nel caso di versamento effettuato oltre il novantesimo giorno; nel caso di versamento effettuato in misura inferiore a quella dovuta la somma aggiuntiva è commisurata all'importo non versato. Restano ferme le ulteriori sanzioni civili, amministrative e penali.
2. La somma aggiuntiva è ridotta al 30 per cento dei contributi e premi non versati nel caso di soggetti che non abbiano denunciato la propria situazione debitoria e vi provvedano spontaneamente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora entro trenta giorni dalla richiesta degli enti previdenziali i soggetti stessi provvedano al pagamento dei predetti contributi e premi.
3. Per i contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 le disposizioni del comma 1 si applicano qualora i soggetti, ai quali per detti contributi e premi non siano state accordate rateazioni, non provvedano al loro versamento entro il 10 dicembre 1985. Il versamento dei contributi e premi può essere effettuato anche in rate mensili in numero non superiore a 6, delle quali la prima, entro il 10 dicembre 1985, di ammontare non inferiore al 50 per cento dei contributi e premi dovuti; sull'importo delle rate successive eguali e consecutive si applicano gli interessi di dilazione.
4. La somma aggiuntiva di cui al precedente comma 1 non si applica ai soggetti che abbiano presentato, entro il 20 luglio 1985, domanda di rateazione per i contributi e premi di cui al precedente comma 3, semprechè, nel caso di mancato accoglimento della domanda stessa, provvedano al versamento dei predetti contributi e premi entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del mancato accoglimento.
A decorrere dalla scadenza di tale termine trovano applicazione le disposizioni previste al comma 1.
5. Il versamento degli oneri accessori, relativi ai contributi e premi dovuti a tutto il 20 luglio 1985 e il cui pagamento non sia stato già richiesto, è effettuato entro sessanta giorni dalla data della richiesta degli enti previdenziali.
6. Le disposizioni dei commi 3 e 5 si applicano altresì per i contributi e premi dovuti nel periodo 21 luglio-20 novembre 1985.
7. È elevata da 5 a 8,50 punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n.
537, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale.
8. Agli artigiani e agli esercenti attività commerciali, i quali presentino domanda di iscrizione negli appositi elenchi entro il 10 dicembre 1985, non si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
9. I datori di lavoro che vantano crediti maturati in base alla legge, a contratto o ad altro titolo valido, nei confronti dello Stato, di altre pubbliche amministrazioni o di enti pubblici economici, sono ammessi alla regolarizzazione del pagamento dei contributi e dei premi e dei relativi oneri accessori mediante cessione dei predetti crediti. Tali cessioni non sono soggette all'azione revocatoria di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro.
Gli enti cessionari hanno facoltà di trasferire i crediti ad essi ceduti al Ministero del tesoro, a conguaglio delle anticipazioni di cui all'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370.
10. Non sono ammesse rateazioni superiori ai quarantotto mesi. Le rateazioni superiori ai dodici mesi vengono accordate con provvedimento motivato da comunicarsi entro trenta giorni a Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
11. Per le domande di rateazione sulle quali i competenti comitati provinciali abbiano espresso parere favorevole entro la data del 22 luglio 1985 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore alla predetta data.
12. Gli enti previdenziali, per la riscossione dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, possono avvalersi delle disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
13. Il decreto ingiuntivo richiesto, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, dagli enti previdenziali per il recupero dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori, dovuti per le forme obbligatorie di previdenza e di assistenza, è provvisoriamente esecutivo ai sensi dell'articolo 642, primo comma, del codice di procedura civile.