DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 1-1-2002
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6.
                    Maggiorazione dei contributi

  I  contributi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle
seguenti percentuali fra loro cumulabili:
    a)  del  15 per cento per gli interventi su unita' immobiliari da
ricostruire  o  da  riparare  nelle  aree  classificate con indice di
sismicita'  da S= 9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti
dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
    b)  del  15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani
di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
    c)  del  10 per cento per le unita' aventi superfici residenziali
fino a metri quadrati 46;
    d) del 5 per cento per le unita' aventi superfici residenziali da
metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
    e)  del  10  per  cento  nel  caso  che  gli interventi prevedano
l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua
calda  alimentati  da  fonti  energetiche  non tradizionali, ai sensi
dell'articolo  56,  primo  comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.
    e-bis)  del 10 per cento per gli interventi su unita' immobiliari
da  ricostruire  o  riparare  nelle  zone  delimitate dagli strumenti
urbanistici  ai  sensi  dell'articolo  2, lettera a), del decreto del
Ministro  dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
    e-ter)  del  10  per  cento  del  contributo  base  nel  caso  di
demolizione, anche parziale. ((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
  Il  D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 ha disposto (con l'art. 58, comma
1, numero 122) l'abrogazione dell'articolo 6, "quarto e quinto comma,
del  decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18
aprile 1984, n. 80".
  Il  D.Lgs.  8  giugno  2001,  n.  327,  come modificato dal D.L. 23
novembre  2001,  n.  411,  convertito  con  modificazioni dalla L. 31
dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con  l'art. 59, comma 1) la
proroga  dell'entrata  in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del
presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  Il  D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002,  n.  166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1) la proroga
dell'entrata  in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente
articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002,  n.  122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n.  185  ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in  vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal
31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
  Il  D.Lgs.  8  giugno  2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata  in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente
articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.