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DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19

Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 1984, n. 80 (in G.U. 19/04/1984, n.110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  1-1-2002
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Maggiorazione dei contributi


I contributi di cui al precedente articolo 2 sono maggiorati delle seguenti percentuali fra loro cumulabili:
a) del 15 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o da riparare nelle aree classificate con indice di sismicità da S= 9 a S=12 per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla realizzazione di strutture edilizie sismoresistenti;
b) del 15 per cento per gli interventi edilizi inclusi in piani di recupero di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) del 10 per cento per le unità aventi superfici residenziali fino a metri quadrati 46;
d) del 5 per cento per le unità aventi superfici residenziali da metri quadrati 46,01 a metri quadrati 70;
e) del 10 per cento nel caso che gli interventi prevedano l'installazione di impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda alimentati da fonti energetiche non tradizionali, ai sensi dell'articolo 56, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457 e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano.
e-bis) del 10 per cento per gli interventi su unità immobiliari da ricostruire o riparare nelle zone delimitate dagli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
e-ter) del 10 per cento del contributo base nel caso di demolizione, anche parziale.
((6))
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 122) l'abrogazione dell'articolo 6, "quarto e quinto comma, del decreto legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito nella legge 18 aprile 1984, n. 80".
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione dei commi 4 e 5 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.