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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (in G.U. 30/11/1983, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2014)
Testo in vigore dal:  9-4-2014
aggiornamenti all'articolo

Art. 8



Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5
((...))
emessi da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati nel territorio stesso la ritenuta è operata dai soggetti residenti che intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto o nella negoziazione dei titoli o certificati; essi provvedono anche al versamento delle ritenute operate e alla presentazione della dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono soggetti a ritenuta i proventi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché dalle società ed enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 87 del predetto testo unico n. 917 del 1986 e stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società e degli enti di cui alla lettera d) del comma 1 del predetto articolo 87. Nell'ipotesi di titoli o certificati ad emissione continuativa o comunque senza scadenza predeterminata gli stessi soggetti devono eseguire il versamento annuale previsto nell'articolo 6 e provvedere agli adempimenti stabiliti nell'articolo 7 con riferimento al valore complessivo dei titoli collocati nel territorio dello Stato e alle operazioni ivi effettuate.