DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (in G.U. 30/11/1983, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2014)
Testo in vigore dal: 9-4-2014
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
 
  Per i titoli ed i certificati di cui all'articolo 5 ((...))  emessi
da soggetti non residenti nel territorio dello Stato e collocati  nel
territorio stesso la ritenuta e' operata dai soggetti  residenti  che
intervengono nella riscossione dei proventi, nel riacquisto  o  nella
negoziazione dei titoli  o  certificati;  essi  provvedono  anche  al
versamento  delle  ritenute  operate  e  alla   presentazione   della
dichiarazione indicata nello stesso articolo 5. Non sono  soggetti  a
ritenuta i proventi percepiti da  societa'  in  nome  collettivo,  in
accomandita semplice ed equiparate di cui all'articolo  5  del  testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonche' dalle societa'  ed
enti di cui alle lettere a) e b) del comma 1,  dell'articolo  87  del
predetto testo unico n. 917 del 1986  e  stabili  organizzazioni  nel
territorio dello Stato delle  societa'  e  degli  enti  di  cui  alla
lettera d) del comma 1 del  predetto  articolo  87.  Nell'ipotesi  di
titoli o certificati  ad  emissione  continuativa  o  comunque  senza
scadenza  predeterminata  gli  stessi  soggetti  devono  eseguire  il
versamento  annuale  previsto  nell'articolo  6  e  provvedere   agli
adempimenti stabiliti  nell'articolo  7  con  riferimento  al  valore
complessivo dei titoli collocati nel territorio dello  Stato  e  alle
operazioni ivi effettuate.