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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (in G.U. 30/11/1983, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2014)
Testo in vigore dal: 1-10-1983
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni relative
ad  alcune  ritenute  alla  fonte sugli interessi e altri proventi di
capitale;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 1983;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del
bilancio e della programmazione economica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  1.  La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi
e   conti  correnti  bancari  e  postali  di  cui  al  secondo  comma
dell'articolo  26  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29
settembre  1973,  n.  600, e successive modificazioni, maturati dal 1
ottobre  1983,  e' elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa
di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita
con  il  decreto-legge  22  dicembre  1981,  n.  787, convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
  2.  E'  altresi'  elevata  al  25 per cento la ritenuta operata, ai
sensi  del  terzo  comma  dell'articolo 26 del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  600,  e  successive
modificazioni,  da  soggetti  residenti  nel  territorio  dello Stato
incaricati  del  pagamento,  sugli  interessi,  premi ed altri frutti
indicati  nel  primo  comma  dovuti  da  soggetti  non  residenti. La
disposizione  si  applica sulle ritenute operate successivamente alla
data di entrata in vigore del presente decreto.