DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 787

Disposizioni fiscali urgenti.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 1982, n. 52 (in G.U. 01/03/1982, n.58).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1982)
Testo in vigore dal: 1-1-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni fiscali
urgenti;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 1981;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della programmazione economica e del tesoro;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  Le  misure  dell'imposta  fissa di bollo, in qualsiasi modo dovute,
stabilite   nella   tariffa,  allegato  A,  annessa  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 642, e successive
integrazioni  e modificazioni, in L. 150 dall'art. 47, lettera a), in
lire  300  dagli  articoli  21,  23,  lettera  a),  e 46, in L. 1.000
dall'art.  18,  in  L.  2.000  dagli  articoli  da  1  a  8, 12, nota
marginale,  22,  da  23,  lettera b), a 28, da 37 a 45, 49 e 50, sono
elevate,  rispettivamente,  a lire 200, 500, 1.500 e 3.000. L'importo
massimo  dell'imposta  dovuta  per  i  duplicati  e le copie indicati
nell'art. 13 della tariffa suddetta, e' stabilito in L. 1.000.
  La  carta  bollata,  i  moduli  redatti a stampa su carta bollata o
bollati  in  modo  straordinario,  nonche'  i libri e i registri gia'
bollati  in  modo  straordinario che si trovino interamente in bianco
prima   dell'uso   devono   essere   integrati,  sino  a  concorrenza
dell'imposta  dovuta  nelle  misure  stabilite dal presente articolo,
mediante  applicazione  di  marche  da  bollo, da annullarsi nei modi
previsti  dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 642, e successive integrazioni e modificazioni.
  Resta ferma nella misura di L. 700 l'imposta dovuta sulle domande e
sui  documenti  necessari  per l'ammissione, frequenza ed esami nelle
scuole  ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado e nelle
universita'  ed  istituti  di  istruzione  universitaria, comprese le
pagelle,   gli   attestati,   i  diplomi  e  documentazioni  similari
rilasciati dalle scuole ed universita' medesime.