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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1983, n. 512

Disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 novembre 1983, n. 649 (in G.U. 30/11/1983, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/03/2014)
Testo in vigore dal:  1-10-1983

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare disposizioni relative ad alcune ritenute alla fonte sugli interessi e altri proventi di capitale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 1983;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1

1. La ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti dei depositi e conti correnti bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, maturati dal 1 ottobre 1983, è elevata al 25 per cento; dalla medesima data cessa di avere applicazione la relativa addizionale straordinaria istituita con il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.
2. È altresì elevata al 25 per cento la ritenuta operata, ai sensi del terzo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, da soggetti residenti nel territorio dello Stato incaricati del pagamento, sugli interessi, premi ed altri frutti indicati nel primo comma dovuti da soggetti non residenti. La disposizione si applica sulle ritenute operate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.