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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1982, n. 688

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873 (in G.U. 29/11/1982, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/2002)
Testo in vigore dal:  30-9-1982

Art. 18


Gli esercenti di depositi commerciali di oli minerali, di gas di petrolio liquefatti e dei prodotti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1976, n. 786, devono annotare, con l'osservanza delle modalità che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro delle finanze, i corrispettivi relativi alle singole forniture degli anzidetti prodotti ricevute ed effettuate, con l'indicazione delle generalità delle persone che hanno effettuato i relativi pagamenti.
Chiunque non ottemperi alle disposizioni del presente articolo è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la pena pecuniaria da lire un milione a lire cinque milioni.
Non si applicano le disposizioni del secondo e terzo comma dell'articolo 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
Tuttavia, nel caso di più violazioni alle disposizioni di cui al presente articolo, commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto conto delle circostanze dei fatti e della personalità dell'autore delle violazioni, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del quindici per cento per ogni violazione successiva alla prima.