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DECRETO-LEGGE 8 ottobre 1976, n. 691

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 30 novembre 1976, n. 786 (in G.U. 07/12/1976, n.326).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/03/1988)
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Testo in vigore dal:  8-12-1976
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Art. 6

((È vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonché degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi))
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I contravventori al divieto di cui al precedente comma sono tenuti al pagamento di una imposta corrispondente a quella prevista per la benzina o per gli oli lubrificanti, applicata sul quantitativo dei prodotti indicati nel comma precedente impiegati come carburanti o lubrificanti, e sono puniti con la multa da L. 100.000 a L. 600.000, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi dell'art. 18 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852.
Se la quantità dei prodotti impiegati in violazione del divieto stabilito dal presente articolo è superiore a venti quintali si applica la multa da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.
La disposizione di cui al precedente comma è stabilita in deroga all'art. 24 del codice penale.
Il Ministero delle finanze può autorizzare la preparazione di carburanti complessi contenenti uno o più prodotti di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso la miscela è assoggettata all'imposta di fabbricazione prevista per la benzina.
Sono abrogati gli articoli 8 e 9 del decreto-legge 27 febbraio 1951, n. 65, convertito nella legge 22 aprile 1951, n. 255.