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DECRETO-LEGGE 30 settembre 1982, n. 688

Misure urgenti in materia di entrate fiscali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 1982, n. 873 (in G.U. 29/11/1982, n.328).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/07/2002)
Testo in vigore dal: 30-9-1982
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni intese ad incrementare le entrate fiscali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 settembre 1982;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  finanze,  di  concerto con i Ministri del bilancio e
della   programmazione   economica,   di   grazia   e   giustizia   e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sulle  benzine  speciali  diverse dall'acqua ragia minerale,
sulla  benzina  e  sul  petrolio  diverso  da  quello  lampante  sono
aumentate  da L. 43.830 a lire 50.723 per ettolitro, alla temperatura
di 15 Gradi C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera b),
punto  1),  della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32,
sospesa  dal  1  gennaio 1980 e ripristinata fino al 31 dicembre 1983
con  l'art.  1  della  legge  22 febbraio 1982, n. 44, per la benzina
acquistata  dai turisti stranieri o italiani residenti all'estero, e'
aumentata da L. 28.000 a L. 35.105 per ettolitro, alla temperatura di
15 Gradi C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera e),
punto 1), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive modificazioni, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4",
destinato  all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 4.383
a  L.  5.072,30  per  ettolitro,  alla  temperatura  di  15  Gradi C,
relativamente  al  quantitativo  eccedente  il  contingente  annuo di
tonnellate  18.000  sulle  quali  e'  dovuta  l'imposta  nella misura
normale stabilita per la benzina.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  su  petrolio  lampante  di  cui al punto 3-a dell'art. 1 del
decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni,
nella  legge  18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da L. 4.750 a
L. 25.000 per ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
  L'aliquota   agevolata   d'imposta   di   fabbricazione   e   della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  prevista  dalla lettera D),
punto 4), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e
successive  modificazioni,  per  il  prodotto denominato "cherosene",
destinato  all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da L. 475 a
L.  2.500 per ettolitro alla temperatura di 15 Gradi C, relativamente
al  quantitativo  eccedente il contingente annuo di tonnellate 17.000
sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale.
  Le   aliquote   agevolate   d'imposta   di  fabbricazione  e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  previste  dalle lettere d),
punto  3), ed f), punto 1), della predetta tabella B, rispettivamente
per  il  petrolio  lampante  per uso di illuminazione e riscaldamento
domestico  e  per  gli  oli  da  gas da usare come combustibili, sono
aumentate  da  L.  2.400  a  L.  5.000  e  da L. 3.030 a L. 5.639 per
ettolitro, alla temperatura di 15 Gradi C.
  Le   aliquote   ridotte   d'imposta   di   fabbricazione   e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  previste  dalla lettera h),
punti  1-b),  1-c)  ed  1-d)  della  predetta  tabella B, per gli oli
combustibili,  diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi  e
fluidissimi,  sono  aumentate rispettivamente da L. 1.055 a L. 1.415,
da L. 1.160 a L. 1.680 e da L. 3.680 a L. 5.100 per quintale.
  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine   sui  gas  di  petrolio  liquefatti  per  autotrazione  sono
aumentate da L. 44.711 a L. 52.635 per quintale.
  L'imposta erariale di consumo sul gas metano, usato come carburante
nell'autotrazione,  e  la  corrispondente sovrimposta di confine sono
aumentate da L. 127,69 a L. 162,16.
  L'aliquota  dell'imposta sul valore aggiunto sulla benzina, sui gas
di petrolio liquefatti per autotrazione e sul metano per autotrazione
e' elevata dal 18 per cento al 20 per cento.